Autorizzazione Paesaggistica:per il rinnovo basta la procedura semplificata.
È legittimo il ricorso alla procedura semplificata, ex art. 7 del d.P.R. n. 31 del 2017, senza indizione della conferenza di servizi, nell’ipotesi di mero rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica, richiesto tempestivamente nell’anno dalla scadenza del termine di efficacia della originaria autorizzazione e in assenza di nuove prescrizioni di tutela o di modifiche al progetto originariamente approvato dal CIPE. La legittimazione dei comitati a impugnare i provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi per l’ambiente non può prescindere dal requisito della cosiddetta stabilità temporale, nel senso cioè che la loro attività deve risultare protratta nel tempo e non, invece, insorta proprio e unicamente in funzione dell’impugnazione di quei provvedimenti. In questo modo si è espresso il
Consiglio di Stato con la sentenza n. 4445/2023.
Orientamenti giurisprudenziali | |
Conformi: | Legittimazione a impugnare:
Cons. stato, sez. IV, 18 maggio 2022, n. 3921
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Difformi: | Non si rinvengono precedenti in termini |
La sentenza in esame ritiene sia legittimo il ricorso alla procedura semplificata, ex art. 7 del d.P.R. n. 31 del 2017, senza indizione della conferenza di servizi, nell’ipotesi di mero rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica, richiesto tempestivamente nell’anno dalla scadenza del termine di efficacia della originaria autorizzazione e in assenza di nuove prescrizioni di tutela o di modifiche al progetto originariamente approvato dal CIPE.
Infatti, nel caso di specie, allorquando l’interessato ha presentato formale “Istanza di rinnovo ex art. 7, D.P.R. 31/2017” della autorizzazione paesaggistica, il limite dell’anno dalla scadenza del termine quinquennale di efficacia della originaria autorizzazione paesaggistica, posto dall’articolo 7 del menzionato d.P.R. n. 31/2017 per poter richiedere il rinnovo mediante la procedura semplificata, non era ancora spirato sicché legittimamente è stato fatto ricorso a tale procedura – in luogo di quella ordinaria – che a differenza di quanto previsto dall’art. 147 D.Lgs. n. 42 del 2004non prescrive la obbligatoria indizione di una conferenza di servizi, se non quando sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso (cfr. art. 11, comma 2), ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
Il fatto poi che il predetto articolo 7 non precluda espressamente la possibilità di indire una conferenza di servizi non è circostanza giuridicamente idonea a rendere tale adempimento obbligatorio e come tale sanzionabile in caso di omissione.
Per i comitati la legittimazione ad impugnare i provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi per l’ambiente non può prescindere dal requisito della stabilità temporale, ciò in quanto la loro attività deve risultare protratta nel tempo e non, invece, insorta proprio e unicamente in funzione dell’impugnazione di quei provvedimenti specifici (Cons. stato sez. IV, 18 maggio 2022, n. 3921;Cons. stato sez. IV, 22 marzo 2018, n. 1838).
Sussiste la legittimazione di un comune ad intervenire ad adiuvandum in giudizio amministrativo avente a oggetto la localizzazione di un’opera pubblica in quanto il predetto ente fa valere una posizione di interesse oppositivo alla localizzazione dell’opera pubblica, analoga a quella dei ricorrenti principali, assumendo pertanto un posizione di cointeresse rispetto alla domanda di annullamento azionata che ne legittima la partecipazione al giudizio per sostenere le ragioni giuridiche poste a fondamento della domanda, nei limiti dei motivi di ricorso dedotti dai ricorrenti.
Il fatto che il tracciato sia destinato ad attraversare il territorio catastale del Comune solo in minima parte non lo priva di una posizione differenziata che ne legittima l’intervento in giudizio, atteso che la legittimazione prescinde da analisi di tipo quantitativo dell’effetto lesivo e non è correlata a valutazioni di maggiore o minore impatto dell’opera che, al contrario, per il solo fatto di attraversare il territorio comunale, anche per una porzione minima, ne legittima l’intervento anche in considerazioni degli effetti indiretti derivanti da un’opera di questa rilevanza.
Esito:
Riforma T.A.R. Puglia, Sez. III, n. 1576/2022
Riferimenti normativi: