Appalti, verifica dell’anomalia: quando è possibile la motivazione per relationem

Appalti, verifica dell’anomalia: quando è possibile la motivazione per relationem

Appalti, verifica dell’anomalia: quando è possibile la motivazione per relationem

Nelle gare pubbliche la valutazione con cui la P.A. faccia proprie le ragioni addotte dall’impresa a giustificazione della propria offerta anomala, considerando attendibili le spiegazioni fornite, non deve essere corredata da un’articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili, o espressiva di ulteriori apprezzamenti, potendo il giudizio favorevole essere espresso per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17 settembre 2019, n. 6206.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2019, n. 6161

Tar Lazio, Roma, sez. III quater, 19 luglio 2019, n. 9688

Difformi Non si rilevano precedenti

Il fatto

Innanzi all’adito Coniglio di Stato la società appellante si duole, in estrema sintesi, dell’aggiudicazione (definitiva) avvenuta in favore di altra società di una pubblica gara (per la fornitura di materiale di consumo ed accessori per sistemi d’aspirazione elettrici alimentati da impianti di vuoto centralizzato) indetta da un’Azienda AUSL.

Nell’appellare la sentenza resa dal G.A. di prime cure (Tar Emilia Romagna, Bologna, 20 novembre 2018, n. 878) l’interessato pone diverse questioni in punto di diritto (sui chiarimenti resi dalla stazione appaltante, sull’interpretazione delle clausole del bando; sull’offerta anomala).

La decisione del Consiglio di Stato

Avuto riguardo, in particolare, al tema dell’anomalia dell’offerta si consideri, preliminarmente, che “la verifica della congruità di un’offerta ha natura globale e sintetica, vertendo sull’attendibilità della medesima nel suo insieme e quindi sulla sua idoneità a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione dell’appalto, onde il relativo giudizio non ha per oggetto la ricerca di singole inesattezze dell’offerta economica.

L’attendibilità dell’offerta va valutata, pertanto, nel suo complesso e non con riferimento a singole voci di prezzo eventualmente ritenute incongrue, avulse dall’incidenza che potrebbero avere sull’offerta economica nel suo insieme. Conseguentemente, il sindacato può riferirsi alle valutazioni svolte dalla stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia, solamente nei limiti della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, oltre che della congruità della relativa istruttoria, ma non può in alcun modo tradursi in una nuova verifica di merito, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità (tecnica) dell’amministrazione; né potrebbe essere operata autonomamente una verifica delle singole voci dell’offerta, sovrapponendo così l’idea tecnica di chi opera il sindacato al giudizio – non erroneo né illogico – formulato dall’organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, il giudice invaderebbe una sfera propria della PA (da ultimo, ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 10 ottobre 2017 n. 4680)” (Delibera ANAC 23 maggio 2018, n. 475).

La giurisprudenza, da parte sua, insegna come, nelle procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici, la valutazione delle giustificazioni presentate dal soggetto tenuto a dimostrare che la propria offerta non è da considerarsi anomala rientra nell’ampio potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante, così che detta valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto in caso di macroscopiche illogicità, vale a dire di errori di valutazione evidenti e gravi, oppure di valutazioni abnormi o affette da errori di fatto.

Da ultimo si è ribadito che:

“ a) il giudizio sui profili di anomalia dell’offerta costituisce esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l’inattendibilità (ovvero l’attendibilità) complessiva dell’offerta (cfr., ex permultis Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2018, n. 5332);

b) che, per tal via, se è concesso il sindacato sulle valutazioni espresse dalla stazione appaltante sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, è preclusa la possibilità di procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci (cosa che rappresenterebbe una inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione), e ciò in quanto il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in concreto che l’offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto (Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2018, n. 3921);

c) anche l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può intervenire, fermo restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione” (Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2019, n. 6161).

Nel caso di ricorso proposto avverso il giudizio di anomalia dell’offerta il G.A. può pertanto sindacare le valutazioni compiute dall’Amministrazione sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell’istruttoria, ma non può effettuare autonomamente la verifica della congruità dell’offerta presentata e delle sue singole voci, sostituendo così la sua valutazione al giudizio formulato dall’organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto (Cons. Stato, sez. V, 30 marzo 2017, n. 1465).

Ancora, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa cui aderisce la sentenza qui in esame resa dal Collegio di Palazzo Spada, la valutazione favorevole circa le giustificazione dell’offerta sospetta di anomalia non richiede un particolare onere motivazionale, mentre è richiesta una motivazione più approfondita laddove l’amministrazione ritenga di non condividere le giustificazione offerte dall’impresa, in tal modo disponendone l’esclusione (Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5450 e più di recente Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 12 luglio 2019, n. 191).

Invero, in materia di gare pubbliche, il giudizio positivo dell’offerta sospettata di anomalia non postula alcuna specifica motivazione, incombendo a chi lo contesta l’onere di dedurne e di dimostrarne l’irragionevolezza o l’erroneità (Cons. Stato, sez. III, 24 febbraio 2016, n. 747).

È stato stabilito al riguardo che, nelle gare pubbliche, grava su colui che voglia denunciare l’anomalia dell’offerta l’onere di allegare, con specifico e dettagliato motivo, quale sia il maggior costo complessivamente da sostenere per l’esecuzione della commessa e quale la sua incidenza sull’utile prospettato (Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2017, n. 4527).

In conclusione può ritenersi che:

– il giudizio favorevole di “non anomalia” dell’offerta in una gara d’appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa offerente, poiché solo in caso di giudizio negativo sussiste, infatti, l’obbligo di una motivazione puntuale (ex multis, da ultimo Cons. Stato, sez. III, 18 dicembre 2018, n. 7129; Cons. Stato, sez. III, 14 novembre 2018, n. 6430; Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2018, n. 2951);

– tale giudizio, in quanto finalizzato alla verifica dell’attendibilità e serietà della stessa ovvero dell’accertamento dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte, ha peraltro natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica Amministrazione ed insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato della Commissione di gara (Cons. Stato, sez. III, 18 settembre 2018, n. 5444);

– il Giudice Amministrativo può sindacare le valutazioni della Pubblica Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un’inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 11 febbraio 2015, n.726; Tar Lazio, Roma, sez. III quater, 7 marzo 2019, n. 3058; Tar Lazio, Roma, sez. III quater, 19 luglio 2019, n. 9688).

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17 settembre 2019, n. 6206

 

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