Commissioni di gara: il Consiglio di Stato fa il punto sui requisiti dei membri

Commissioni di gara: il Consiglio di Stato fa il punto sui requisiti dei membri

Commissioni di gara: il C.d.S. fa il “punto” sui requisiti dei componenti

Il requisito delle competenze nello “specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” che i componenti della commissione di gara debbono possedere va interpretato nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari debbono essere riferite ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto (Cons. Stato, Sez. V, 18 luglio 2019, n. 5058).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 24 maggio 2019, n. 6490;

Cons. Stato, Sez. V, 1° ottobre 2018, n. 5603;

Idem, Sez. III, 16 aprile 2018, n. 2241;

T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 8 giugno 2017, n. 248;

Cons. Stato, Sez. V, 20 settembre 2016, n. 391;

T.A.R. Toscana, Sez. I, 21 marzo 2016, n. 506;

T.A.R. Piemonte, Sez. I, 18 marzo 2016, n. 370

Difformi Non si rinvengono precedenti

La Sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 18 luglio 2019, n. 5058, ha fornito importanti chiarimenti in ordine all’interpretazione del requisito previsto dall’art. 77, comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per i componenti delle commissioni di gara.

Analisi del caso

Un Regione indiceva una procedura aperta per la stipula di una convenzione quadro finalizzata all’affidamento del servizio di vigilanza e attività correlate per le strutture sanitarie e amministrative presenti nel suo territorio, della durata di 78 mesi per il valore complessivo di € 131.674.590,00, suddivisa in 4 lotti.

Una fra le società partecipanti alla gara per il lotto 1, all’esito della stessa, insorgeva dinanzi al Tribunale chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione disposta nei confronti dell’impresa prima classificata nonché, in subordine, dell’intera procedura. Fra le molteplici censure fatte valere, quella concernente la violazione dell’art. 77, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016. Nel dettaglio, a dire della ricorrente, i membri della commissione giudicatrice non potevano ritenersi quali esperti nello specifico settore cui si riferiva l’oggetto del contratto.

Il T.A.R., esaminate tutte le doglianze proposte, le riteneva in parte infondate, in parte inammissibili. Segnatamente, quella riguardante l’illegittima composizione della commissione giudicatrice veniva ritenuta inammissibile perché tardiva. Il G.A. evidenziava invero come, stante l’autonoma e immediata portata lesiva dell’atto di nomina della commissione, la società avrebbe dovuto impugnare il provvedimento entro il termine di decadenza di legge decorrente dalla pubblicazione dello stesso, non potendo il principio di lealtà processuale consentire il differimento dell’impugnazione dell’atto di nomina di una commissione ritenuta in origine illegittima al momento dell’impugnazione dell’atto conclusivo della procedura di scelta del contraente.

La ricorrente, ritenendo il decisum censurabile, ha proposto appello dinanzi al C.d.S., in sostanza riproponendo le argomentazioni fatte valere dinanzi al Giudice di prima istanza.

La soluzione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, ritenendo infondati tutti i motivi di gravame.

Segnatamente, con riferimento alla censura riguardante la violazione dell’art. 77, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, pur avendo disatteso le conclusioni processuali sul punto raggiunte dal Giudice di prima istanza – stante la natura di atto endo-procedimentale del provvedimento di nomina della commissione, dunque non autonomamente impugnabile – ha evidenziato come i membri della commissione ben dovessero ritenersi in possesso del requisito dell’esperienza nello specifico settore cui si riferiva l’oggetto del contratto.

Rilevato invero come il presidente della stessa fosse una laureata in farmacia e fra i componenti ci fossero due laureati in giurisprudenza, di cui uno funzionario di ASL con compiti amministrativi, un perito industriale elettronico addetto alla manutenzione dei servizi elettrici e un ingegnere con cognizione in materia di gare, ha evidenziato come, nel caso di specie, i magazzini farmaceutici fossero oggetto peculiare, tra gli altri, di una particolare attenzione nella sorveglianza. A tale precisazione ha fatto seguito quella di carattere generale secondo cui la presenza di un funzionario con competenza in materia di gare sia di fondamentale importanza nelle operazioni di valutazione.

Tutto quanto sopra, sul rilievo per cui è pacifico che il requisito dello “specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” che i componenti della commissione di gara debbono possedere va interpretato nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari debbano essere riferite ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto.

I precedenti e i possibili impatti pratico-operativi

L’art. 77, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ponendosi in linea di sostanziale continuità con l’art. 84 del previgente d.lgs. n. 163/2006, prevede che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto.

Orbene, pacifico è che il requisito delle competenze nello “specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto” che i componenti della commissione di gara debbono possedere va interpretato nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari debbono essere riferite ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 1° ottobre 2018, n. 5603; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 8 giugno 2017, n. 248; T.A.R. Toscana, Sez. I, 21 marzo 2016, n. 506; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 18 marzo 2016, n. 370).

La ratio della norma succitata è infatti quella di garantire che i membri dell’organo collegiale assicurino una competenza tecnica specifica e ragguagliata alla tipologia delle prestazioni che si intendono affidare, e ciò al fine di assicurare che il giudizio, espresso dai membri della Commissione, risulti il più possibile pertinente in relazione al contenuto specifico delle offerte presentate (Cons. Stato, Sez. V, 20 settembre 2016, n. 391).

La giurisprudenza, nel cui solco si colloca la pronuncia qui rassegnata, ha tra l’altro più volte ribadito come il requisito dell’esperienza nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’Amministrazione, alla quale quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali e organizzativi sui quali gli stessi siano destinati a incidere (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 24 maggio 2019, n. 6490; Cons. Stato, Sez. III, 16 aprile 2018, n. 2241).

Riferimenti normativi:

art. 77, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 18 luglio 2019, n. 5058