E’Illegittimo l’avviso di accertamento che richiama il Processo Verbale di Costatazione ma non lo allega.

E’Illegittimo l’avviso di accertamento che richiama il Processo Verbale di Costatazione ma non lo allega.

E’Illegittimo l’avviso di accertamento che richiama il Processo Verbale di Costatazione ma non lo allega.

È illegittimo per vizio di motivazione l’avviso di accertamento che, pur richiamando il contenuto del Processo Verbale di Constatazione, non lo allega, così da non consentire al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa impositiva. Così si è espressa la Cassazione civile con l’ordinanza n. 28551/2020.

L’Agenzia delle Entrate, mediante l’avviso di accertamento n. (…), relativo ad Irpef, Iva, Irap e contributi previdenziali, richiedeva a B. A. il pagamento di Euro 51.486,00, in relazione all’anno 2004. L’accertamento era conseguenziale alle verifiche eseguite dalla Guardia di Finanza nei confronti della società V. Srl, fornitrice del contribuente.

In particolare emergeva una differenza di imponibile non fatturato, indicato in documentazione extracontabile, e l’Amministrazione ne desumeva che il B. avesse effettuato acquisti c.d. “in nero”.

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, contestando la lesione del proprio diritto di difesa, non avendo ricevuto neppure la notifica del Processo Verbale di Constatazione (Pvc) redatto dalla Guardia di Finanza.

La CTP riteneva che il Pvc fosse stato allegato all’avviso di accertamento, ed in conseguenza respingeva il ricorso proposto dal B.

Il contribuente gravava di appello la decisione adottata dalla CTP innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, evidenziando che il documento allegato all’avviso di accertamento non era il Pvc redatto nei confronti della società V. Srl, ed in conseguenza contestava il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento, avverso cui non era stato messo in condizione di replicare.

La CTR osservava che il documento in questione, unico posto a fondamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del B., sebbene denominato quale Processo Verbale di Constatazione, si risolveva in realtà in una mera segnalazione che, effettivamente, non consentiva al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa impositiva, neppure emergendo quali fossero gli scontrini di acquisto, non accompagnati da fattura, che gli venivano ascritti, e non potendo neppure desumersi a quali compere di merci si riferissero, né per quali importi fossero stati emessi in relazione ai singoli acquisti che avrebbe posto in essere, e tantomeno se fossero state effettuate delle indagini bancarie.

In definitiva, osservava la CTR, il contribuente non è stato posto in condizione di conoscere il contenuto del Pvc, che non è stato allegato all’avviso di accertamento notificatogli.

In conseguenza accoglieva l’appello ed annullava l’impugnato avviso di accertamento.

Avverso la decisione assunta dalla CTR della Liguria ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico mezzo di gravame.

Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la decisione adottata dalla CTR per essere incorsa nella violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, perché la motivazione dell’avviso di accertamento risultava già di per sé sufficiente a consentire al contribuente di ben comprendere quali contestazioni gli venivano rivolte.

L’Agenzia delle Entrate contesta la decisione adottata dalla CTR per non avere il giudice dell’appello tenuto conto che, pur non essendo stato allegato all’avviso di accertamento notificatogli il Pvc redatto nei confronti di diversa società, il contribuente è stato posto in condizione di poter compiutamente replicare alla pretesa tributaria già sul fondamento della motivazione dell’avviso di accertamento. Quest’ultimo chiarisce, infatti, che essendo stati rinvenuti scontrini di acquisto da parte del B. non accompagnati da fattura, deve desumersene l’effettuazione di compravendite c.d. “in nero”.

Inoltre nell’avviso di accertamento è stato evidenziato, con chiarezza, il valore delle compravendite intercorse nell’anno di riferimento che sono state effettuate mediante regolare emissione di fatture (Euro 1.720,97), e quale valore risulta invece documentato dagli scontrini di acquisto in assenza di fatture (Euro 60.741,01) ed il conseguenziale importo delle imposte evase.

Del resto, la normativa vigente non prevede che il Pvc redatto nei confronti di un fornitore debba essere necessariamente allegato all’avviso di accertamento emesso nei confronti dell’acquirente.

Pertanto, secondo la ricorrente, “la completezza ed autosufficienza di tale motivazione appare evidente”.

Occorre allora in primo luogo osservare che lo stesso avviso di accertamento, come correttamente riportato dall’Agenzia nel suo ricorso, non appare privo di una intrinseca ambiguità, laddove si legge che “il contenuto del predetto processo verbale di costatazione deve intendersi in atto riportato per relationem (si allega copia segnalazione)”.

L’Agenzia, infatti, mostra di richiamarsi al contenuto del Pvc redatto nei confronti della società V. Srl, ma poi non lo allega, limitandosi a notificare una mera segnalazione.

Non solo, l’Agenzia non si confronta con la motivazione adottata dalla CTR, la quale annota che il contribuente non è stato posto in grado di conoscere, come anticipato, quali fossero gli scontrini di acquisto, non accompagnati da fattura, che gli venivano contestati, e non potendo neppure comprendersi a quali acquisti di merci si riferissero, né per quali importi fossero stati emessi in relazione ai singoli acquisti che avrebbe effettuato, e tantomeno se fossero state effettuate indagini bancarie.

Esito del ricorso:

Rigetto

Riferimenti normativi:

Art. 3, legge n. 241/1990

Art. 7, legge n. 212/2000

Cassazione civile, Sez. V, ordinanza 15 dicembre 2020, n. 28551