Il direttore dei lavori non è responsabile per l’abbandono dei rifiuti prodotti dalla ditta appaltatrice

Il direttore dei lavori non è responsabile per l’abbandono dei rifiuti prodotti dalla ditta appaltatrice

Il direttore dei lavori non è responsabile per l’abbandono dei rifiuti prodotti dalla ditta appaltatrice

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale aveva condannato un imputato, direttore dei lavori in un cantiere, per aver abbandonato in assenza di autorizzazione rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione e miscele bituminose, la Corte di Cassazione (sentenza 26 settembre 2018, n. 41699) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui il Tribunale aveva, quindi, erroneamente affermato la sua responsabilità, quale direttore dei lavori, per non avere impedito la condotta di abbandono dei rifiuti – ha infatti ribadito che non sussiste alcun obbligo a carico del committente o del direttore dei lavori di intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla impresa appaltatrice, o di garantire che la stessa sia effettuata correttamente, laddove non venga accertato alcun coinvolgimento diretto o un qualsiasi contributo commissivo nelle operazioni di illecita gestione dei rifiuti derivanti dal cantiere.

Prima di soffermarci sulla, interessante, pronuncia resa dalla Suprema Corte, è opportuno qui ricordare che l’art. 256 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Testo Unico Ambientale), sotto la rubrica «Attività di gestione di rifiuti non autorizzata», per quanto qui di interesse, punisce al comma secondo: a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro (se si tratta di rifiuti non pericolosi) e b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro (se si tratta di rifiuti pericolosi), la condotta dei “titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2”.

La giurisprudenza ha di regola interpretato la locuzione in esame nel senso di ritenere configurabile il reato nei confronti di un soggetto che abbandoni rifiuti nell’ambito di una attività economica esercitata anche di fatto, a prescindere dalla qualificazione formale sua o dell’attività da egli esercitata. Peraltro, è di fondamentale importanza definire correttamente la portata applicativa della locuzione “titolare di impresa” (ovvero “responsabile di ente”) in quanto essa segna il discrimen tra illecito penale ed illecito amministrativo, quest’ultimo sanzionato dall’art. 255 co. 1 d.lgs. 152/2006in relazione alla medesima condotta di abbandono di rifiuti commessa, però, dal soggetto privato. Il secondo comma dell’art. 256 d.lgs. 152/2006si riferisce peraltro ad ogni impresa ed a qualsiasi ente, non già soltanto a quelli che esercitino una attività tipica di gestione dei rifiuti. Quanto ai soggetti responsabili, si è posta però in giurisprudenza un’interessante questione con riferimento alla individuazione, come responsabile del reato in esame, del direttore dei lavori all’interno di un cantiere.

Orbene, sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che il direttore dei lavori di un cantiere non è, per ciò solo, responsabile della violazione della normativa sui rifiuti, non essendo ravvisabile a suo carico, a differenza di quanto avviene in materia edilizia, alcun obbligo di vigilanza e denuncia (Cass. pen., Sez. 3, n. 44457 del 21/10/2009, L., CED Cass. 245269, relativa a fattispecie in tema di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti all’interno di un cantiere edile). Il committente di lavori edili, al pari dell’appaltante nell’ipotesi del subappalto, e il direttore dei lavori non hanno alcun obbligo giuridico di intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta appaltatrice o subappaltatrice, né di garantire che la stessa venga effettuata correttamente (Cass. pen., Sez. 3, n. 25041 del 25/05/2011, S., CED Cass. 250676, relativa a una ipotesi di deposito incontrollato di materiali di risulta edile, provenienti dai lavori di recupero abitativo del sottotetto di un immobile, in violazione delle disposizioni sul deposito temporaneo), perché l’obbligo di garanzia in relazione all’interesse tutelato e al corretto espletamento delle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti connessi all’attività edificatoria incombe sull’appaltatore dei lavori (Cass. pen., Sez. 3, n. 35692 del 05/04/2011, T., CED Cass. 251224, relativa a una ipotesi di deposito incontrollato di rifiuti; cfr. anche Cass. pen., Sez. 3, n. 11029 del 05/02/2015, D’A., CED Cass. 263754; v. anche Cass. pen., Sez. 3, n. 40618 del 22/09/2004, B., CED Cass. 230181).

Ai sensi dell’art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, dell’abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti rispondono, dunque, salvi i casi di concorso, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.

Tanto premesso, nel caso in esame, il Tribunale aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006(ascrittogli per avere, quale direttore dei lavori di una S.r.l., nell’ambito della esecuzione di lavori stradali, abbandonato in assenza di autorizzazione rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione e miscele bituminose). Ricorrendo in Cassazione, l’imputato sosteneva che, benché l’imputazione facesse riferimento al reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006, il rinvio all’art. 192 del medesimo d.lgs. 152/2006lasciava supporre che la condotta contestata fosse quella di cui al secondo comma dell’art. 256 d.lgs. 152/2006, cioè l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, che costituisce reato proprio, che può essere commesso dal titolare di imprese o dai responsabili di enti, qualifica che l’imputato non possedeva, in quanto era il direttore dei lavori dall’esecuzione dei quali era derivata la produzione dei rifiuti, ma non anche l’esecutore degli stessi. Il Tribunale aveva, quindi, erroneamente affermato la sua responsabilità, quale direttore dei lavori, per non avere impedito la condotta di abbandono dei rifiuti, nonostante il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità circa l’insussistenza di un obbligo a carico del committente o del direttore dei lavori di intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla impresa appaltatrice, o di garantire che la stessa sia effettuata correttamente, non essendo stato accertato alcun coinvolgimento diretto del medesimo o un qualsiasi contributo commissivo nelle operazioni di illecita gestione dei rifiuti derivanti dal cantiere. Per tali ragioni risultava, inoltre, insussistente l’elemento soggettivo del reato, non essendogli stato mosso alcun rimprovero o individuati suoi comportamenti negligenti o, comunque, colposi.

La Cassazione, nell’enunciare il principio di cui sopra, ha accolto la tesi difensiva, osservando come la responsabilità dell’imputato fosse stata impropriamente affermata perché ritenuto titolare di una posizione di garanzia, ritenendolo obbligato a vigilare sul corretto espletamento delle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti provenienti dai lavori stradali affidati dalla S.r.l. a terzi, di cui l’imputato era il direttore per conto della committente, che furono eseguiti dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici per conto della suddetta società. Tale affermazione non è, però, stata ritenuta corretta dalla Cassazione, non sussistendo detta posizione di garanzia, incombente solamente sui titolari delle imprese o degli enti che producano i rifiuti o eseguano i lavori, con la conseguente erroneità della affermazione di responsabilità dell’imputato, fondata sul rilievo di una insussistente posizione di garanzia. Non era stato, infine, accertato un concorso dell’imputato in tale condotta, essendo solamente stata evidenziata dal Tribunale la sua consapevolezza del compimento di tale attività di abbandono (o deposito incontrollato) dei rifiuti provenienti dalla attività di sistemazione del fondo stradale, affidati ad altre imprese, del resto derivante dalla sua veste di direttore dei lavori, da cui non può, però, per i Supremi Giudici, trarsi la prova di una sua partecipazione attiva a tale condotta, che non era obbligato a prevenire, e di cui non poteva quindi rispondere come garante.

Da qui, dunque, l’annullamento della sentenza.

La decisione in sintesi

Riferimenti normativi:

Art. 256, comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Cassazione penale, sezione III, sentenza 26 settembre 2018, n. 41699

 

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