il porticato non è una pertinenza

il porticato non è una pertinenza

il porticato non è una pertinenza

L’onere di fornire la prova dell’epoca di realizzazione di un abuso edilizio della sua consistenza e, quindi, in ultima analisi, della sua sanabilità, incombe sull’interessato, e non sull’amministrazione, la quale, in presenza di un’opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere – dovere di sanzionarla ai sensi di legge. La realizzazione di un porticato non può considerarsi attività attratta alla natura pertinenziale dell’opera, di talché necessita di un apposito permesso di costruire per la sua costruzione. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14 maggio 2019, n. 3133.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:
Conformi: Onere della prova della data di realizzazione dell’abuso:

Cons. Stato, Sez. III, 13 settembre 2013 n. 4546; Sez. IV, 10 gennaio 2014 n. 46 e 14 febbraio 2012 n. 703;

Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2013 n. 4182;

Cons. Stato, Sez. VI, 20 dicembre 2013 n. 6159 e 1° febbraio 2013 n. 631;

Cons. Stato, Sez. VI, 19 ottobre 2018 n. 5984.

Sul titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di un porticato:

Cons. Stato, Sez. VI, 26 settembre 2018 n. 5541

Difformi: Non si rinvengono precedenti

Il Consiglio di Stato ribadisce alcuni principi in materia di sanzioni nelle fattispecie di abusi edilizi.

L’applicazione delle sanzioni in materia edilizia è un atto tipicamente vincolato; presupposto per la loro adozione è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del necessario titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tali sanzioni atti dovuti, esse sono sufficientemente motivate con l’accertamento dell’abuso e non necessitano di una particolare motivazione in ordine all’interesse pubblico che è in re ipsa.

L’onere di fornire la prova dell’epoca di realizzazione di un abuso edilizio della sua consistenza e, quindi, in ultima analisi, della sua sanabilità, incombe sull’interessato, e non sull’amministrazione, la quale, in presenza di un’opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere – dovere di sanzionarla ai sensi di legge (Cons. Stato, Sez. III, 13 settembre 2013 n. 4546; Sez. IV, 10 gennaio 2014 n. 46 e 14 febbraio 2012 n. 703; Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2013 n. 4182; Cons. Stato, Sez. VI, 20 dicembre 2013 n. 6159 e 1° febbraio 2013 n. 631).

Vale al riguardo il principio che la prova circa l’epoca di realizzazione delle opere edilizie e la relativa consistenza è nella disponibilità dell’interessato, e non dell’amministrazione, dato che solo l’interessato può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’addotta sanabilità del manufatto, dovendosi in ogni caso fare applicazione del principio processual-civilistico in base al quale la ripartizione dell’onere della prova va effettuata secondo il principio della vicinanza della prova; In sostanza, spetta a colui che ha commesso l’abuso l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell’immobile abusivo, in quanto solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che possano radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto; in mancanza di tali prove, l’Amministrazione può negare la sanatoria dell’abuso, rimanendo integro il suo dovere di irrogare la sanzione demolitoria, mentre nel caso in cui il diretto interessato fornisca la prova suddetta, l’onere della prova contraria viene trasferito in capo all’amministrazione (Cons. Stato, Sez. VI, 19 ottobre 2018 n. 5984).

La realizzazione di un porticato non può considerarsi attività attratta alla natura pertinenziale dell’opera, di talché necessita di un apposito permesso di costruire per la sua costruzione (Cons. Stato, Sez. VI, 26 settembre 2018 n. 5541).

Esito:

conferma T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 10 maggio 2012, n. 2151

Riferimenti normativi:

1117 c.c.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14 maggio 2019, n. 3133

 

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