Il rito accelerato e abrogazione di quello superaccelerato negli appalti pubblici
Negli appalti pubblici vi sono tre tipologie di riti per definire le possibili controversie: il rito ordinario, il rito abbreviato (o accelerato) e il rito super speciale (o rito super accelerato); il Decreto Sblocca Cantieri 2019 abroga il cd. rito super accelerato con la conseguenza che non vi è più l’onere di impugnare per i concorrenti la gara d’appalto entro i trenta giorni per le ammissioni e le esclusioni dalle gare.
Il Decreto c.d. Sblocca Cantieri 2019 (D.L. 32 del 18 aprile 2019) convertito con Legge n. 55 del 14 giugno 2019, entrato in vigore il 18 giugno 2019, dispone l’abrogazione del rito superaccelerato negli appalti pubblici comportando importanti conseguenze negli appalti pubblici che di seguito si analizzano.
Il rito abbreviato o accelerato negli appalti pubblici
Il rito abbreviato si applica a determinate materie, tassativamente indicate dall’art. 119 c.p.a. (d.lgs. n. 104 del 2010), come quelle relative a controversie aventi ad oggetto:
— i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture (la materia degli appalti, salvo quanto previsto dall’art. 120 c.p.a.);
— i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;
— i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali;
— i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento;
— i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
Il successivo art. 120 c.p.a. (codice del processo amministrativo), rubricato “disposizioni specifiche ai giudizi di cui all’art. 119 co. 1 lett. a)”, disciplina la procedura e i termini per l’impugnazione degli incarichi e dei concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative relativamente a pubblici lavori, servizi o forniture.
L’articolo si occupa, altresì, dell’eventuale proposizione dei c.d. motivi aggiunti e del procedimento che un giudice deve seguire per poter emettere una sentenza con la quale definire una controversia.
Gli atti delle procedure di affidamento, comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell’Autorità nazionale anticorruzione ad essi riferiti, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
Il rito abbreviato o accelerato si applica:
— a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell’atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell’atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando: il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando: il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva
— a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell’atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando
nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando: il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva
— se sono omessi gli avvisi o le informazioni oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni contenute se sono omessi gli avvisi o le informazioni oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni contenute il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto
— se sono omessi gli avvisi o le informazioni oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni contenute
— il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto
Abrogazione del rito superaccelerato
Il comma 22 , dell’art. 1, del Decreto Sblocca Cantieri 2019, interviene sull’art. 120 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010), che disciplina il rito applicabile ai giudizi inerenti alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture eliminando il c.d. rito super accelerato.
Si trattava delle disposizioni che, per i vizi relativi all’esclusione e all’ammissione alla gara in relazione ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, considerati immediatamente lesivi, prevedeva il ricorso entro 30 giorni (decorrente dalla pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante) pena la preclusione della facoltà di far valere l’illegittimità nei successivi atti della procedura di gara (comma 2-bis).
Tale termine decorreva dalla comunicazione del provvedimento motivato al committente (ex art. 29 D.lgs 50/2016), al quale doveva essere reso disponibile in concreto. La previsione del rito, cd. super accelerato, di cui all’articolo 120, comma 2-bis, per l’impugnativa dei provvedimenti di esclusione o di ammissione, rispondeva alla necessità di consentire la definizione del giudizio prima che si giungesse al provvedimento di aggiudicazione; ovverosia, in sostanza, a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione. L’intento del legislatore era , infatti, quello di definire prontamente la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all’esame delle offerte.
Con l’abrogazione delle suddette disposizioni i vizi relativi alla fase di ammissione alla gara potranno essere fatti valere nelle forme ordinarie.
Decorrenza
E’ introdotta una disposizione transitoria, prevedendo che le modifiche all’art. 120 trovino applicazione ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (18 giugno 2019).
Riferimenti normativi:
Art. 120, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, c.d. “Codice del processo amministrativo”;
Art. 1, comma 22, del D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con legge n. 55 del 14 giugno 2019, cd. Decreto Sblocca Cantieri 2019.