Illegittimo l’ordine di demolizione di una tettoia aperta su tutti i lati

Illegittimo l’ordine di demolizione di una tettoia aperta su tutti i lati

E’ illegittimo l’ordine di demolizione di una tettoia realizzata in area parcheggio auto, con struttura in ferro e legno, motivato con riferimento al fatto che il manufatto è stato realizzato senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, ove si tratti di tettoia aperta su tutti i lati e, in quanto tale, non costituente volume. Lo stabilisce il Tar Campania, sez. II, sentenza 11 giugno 2019 n. 976.

Il fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno con annessa civile abitazione in Amalfi, dopo l’acquisto della proprietà aveva apportato lavori di manutenzione alla proprietà ed al fatiscente fabbricato ivi insistente.

I lavori, realizzati nel 1983, comprendevano anche la realizzazione di un’area destinata a parcheggio, pertinenziale all’abitazione, con l’installazione di una parziale copertura aperta su tutti i lati, idonea a riparare le vetture dagli agenti atmosferici. Nel dettaglio, la copertura consisteva in una tettoia costituita da struttura portante in ferro e legno con sovrastante copertura in lamiera di dimensioni di circa mt. 7,00 x mt. 6,00 con altezza media pari a circa mt. 3,00.

Nel 2014, il competente ufficio del Comune di Amalfi ne aveva ordinato la demolizione ritenendola abusiva e, successivamente, aveva emesso l’ingiunzione di pagamento della sanzione di € 20.000,00, di cui all’art. 31 del D. P. R. 380/2001, stante il mancato adempimento avverso l’ordine di demolizione.

La decisione del Tar

La posizione del Tribunale è chiara: seppure l’opera sia stata realizzata in modo non conforme ai titoli edilizi conseguiti dal ricorrente nel 1983, ovvero alla concessione edilizia e alla successiva variante, non necessitavano di tale livello autorizzatorio, corrispondente oggi al permesso di costruire. Pertanto, il manufatto costruito in difformità dal titolo concessorio non poteva esser assoggettato, come invece disposto dall’Amministrazione, alla sanzione demolitoria di cui all’art. 33 del D. P. R. 380/2001.

Il collegio ritiene di non doversi discostare dall’insegnamento prevalente formatosi in giurisprudenza sulla materia, per la quale “La realizzazione di una tettoia aperta su tutti i lati configura un intervento di ristrutturazione edilizia che non crea volumetria né incide sui prospetti, e rientra pertanto nella disciplina della segnalazione certificata di inizio attività”.

Assunta l’opera nell’alveo degli interventi di ristrutturazione, e dunque delle attività soggette alla disciplina della SCIA, ne consegue che per il caso di lavori non assentiti o realizzati in difformità si possa procedere con l’applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall’art. 37 dpr cit. e pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi.

La sanzione demolitoria, applicata dall’ente comunale in forza del disposto dell’art. 33, risulta pertanto illegittima.

Il Tribunale passa ulteriormente in rassegna le principali decisioni emesse in siffatta materia: “Una tettoia, per caratteristiche morfologiche di realizzazione e destinazione funzionale – in quanto struttura in ferro aperta sui lati, ricoperta da onduline, meramente strumentale all’opificio, di dimensioni adeguate ad assolvere le finalità produttive, senza incremento del carico urbanistico – è riconducibile alla nozione di pertinenza urbanistica, ordinariamente sottratta al regime del titolo edilizio concessorio” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 13/12/2017, n. 5867).

“In materia urbanistica, il presupposto per l’esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base e di due superfici verticali contigue presupposto carente quando la costruzione consista in una tettoia in legno aperta su tre lati, rientrante, piuttosto, nel concetto di bene pertinenziale ossia di struttura a servizio di un’altra, sottratta, come tale, al computo del carico urbanistico” (Tar Sardegna, Sez. II, 16/01/2015, n. 183).

“Per la realizzazione di una tettoia aperta su tre lati non è, in linea di principio, richiesto il permesso di costruire, essendo sufficiente la presentazione di una denunzia di inizio attività atteso che le tettoie aperte su tre lati ed addossate ad un edificio principale, se di dimensioni e caratteristiche costruttive non particolarmente impattanti, costituiscono pertinenze dell’edificio cui accedono” (Tar Umbria, Sez. I, 29/01/2014, n. 82).

Stante l’annullamento dell’ordinanza di demolizione impugnata, ne consegue la caducazione, per invalidità derivata, del provvedimento con cui è stata irrogata la sanzione pecuniaria per la mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolizione.

Precedenti giurisprudenziali

Tar Calabria – Catanzaro, sez. I, 23/03/2018, n. 729

Consiglio di Stato, Sez. VI, 13/12/2017, n. 5867

Tar Sardegna, sez. II, 16/01/2015, n. 183

Tar Umbria, Sez. I, 29/01/2014, n. 82

Riferimenti normativi

Art. 31, D.P.R. n. 380/2001

Art. 33, D.P.R. n. 380/2001

Tar Campania, sez. II, sentenza 11 giugno 2019 n. 976

 

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