-PARTE QUARTA-
(Segue)Per concludere, sul tema è necessario analizzare in primis la fattispecie regolata dall’art. 1661 c.c. riguardo alle varianti ordinate dal committente durante l’esecuzione dei lavori. La norma in esame risponde all’esigenza di raggiungere un equilibro tra l’interesse del committente ad una esecuzione dell’opera più possibile coerente con le sue esigenze e il diritto al compenso dell’appaltatore per i maggiori lavori eseguiti.
La variazione in corso d’opera richiesta dal committente non deve necessariamente essere avanzata per iscritto e potrà, dunque, essere provata con qualsiasi mezzo;l’art. 1661 non è una norma inderogabile, pertanto le parti potranno accordarsi in contratto per una diversa regolamentazione rispetto a quella legale in tema di aumento del compenso previsto.
Nello specifico se le varianti non superano 1/6 del prezzo complessivo l’appaltatore è tenuto ad eseguirle e se la variante, in concreto comporti un aumento di prezzo è lo stesso legislatore codicistico ad attribuire all’appaltatore la facoltà di chiedere un adeguamento del corrispettivo.
Se, invece, sempre nel limite di 1/6 le varianti ordinate dal committente determinano notevoli modificazioni della natura dell’opera l’appaltatore ha diritto di rifiutare l’adempimento e recedere dal contratto.
Le parti possono, relativamente a tutti questi aspetti, prevedere in contratto una diversa regolamentazioneescludendo, ad esempio, il diritto al compenso per una determinata variazione ma non per qualsiasi variazione unilateralmente richiesta dal committente, mentre in dottrina si discute della derogabilità del limite di 1/6 non mancando autorevoli voci le quali hanno sostenuto che una modifica oltre detto limite non potrebbe mai essere ascritta alla disciplina delle variazione sancita dal codice civile.
A completamento del quadro normativo va analizzata la disciplina dell’art. 1664 c.c.che fa riferimento a specifici eventi (variazioni geologiche o idriche, ad esempio) che aumentano la complessità dell’intervento. Si tratta, in altri termini, di tutti quei casi in cui, durante l’esecuzione dell’opera, ci si trova dinanzi ad ostacoli realizzativi tali che, nonostante siano state diligentemente seguite le indicazioni progettuali, sono necessarie delle modifiche che determinano un aumento dei costi.
Tale diposizione normativa, anch’essa derogabile, prevede il diritto ad un aumento del compenso e in caso di disaccordo tra le parti si potrà ricorrere al giudice per la corretta determinazione dell’entità della maggiorazione del corrispettivo dovuto all’appaltatore.
Avv. TOMMASO GASPARRO
– Studio Legale Gasparro –
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