Mancata retribuzione dei dipendenti il condominio non è obbligato in solido con l’appaltatore

Mancata retribuzione dei dipendenti il condominio non è obbligato in solido con l’appaltatore

 

Il Tribunale di Torino, con sentenza 98/2018, ha chiarito che il Condominio, quale ente di gestione collegiale di interessi individuali sfornito di autonomia patrimoniale e personalità giuridica, è escluso dal campo applicativo dell’art. 29 del d.lgs. 276/2003 e, pertanto, non è obbligato in solido con l’appaltatore o eventuali sub-appaltatori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. In materia di contratto di appalto di opere e servizi, i rapporti tra il committente, l’appaltatore e l’eventuale subappaltatore risultano piuttosto complessi.

In particolare, in forza dell’art 29, d.lgs. 276/2003, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Il legislatore configura, quindi una responsabilità solidale in capo al committente che ha ad oggetto tutti i debiti contratti dall’appaltatore e/o dal subappaltatore per i lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni di cui al contratto d’appalto e riguardanti: i trattamenti retributivi (comprese le quote di TFR) ed i contributi spettanti ad INPS, INAIL e Cassa Edile.

A tale previsione si aggiunge la disciplina prevista dall’art. 1676 c.c. che garantisce un’azione diretta al dipendente dell’appaltatore contro il committente per conseguire quanto a lui dovuto in conseguenza della prestazione dell’attività svolta per l’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato. Ne discende, anche in questo caso, una solidarietà passiva tra appaltatore e committente, fino alla concorrenza del debito del committente rispetto all’appaltatore.

Merita osservare che la differenza fondamentale tra le due tutele riguarda non tanto il credito, ma l’estensione della responsabilità del committente.

Infatti, mentre nell’art. 1676 c.c. la responsabilità del committente è subordinata all’esistenza del debito nei confronti dell’appaltatore, con onere della prova a carico del lavoratore che ne chiede il pagamento. Ai fini dell’art. 29, d.lgs. 276/2003 questo presupposto non è richiesto e perciò a nulla rileva l’aver già saldato il corrispettivo dovuto all’appaltatore: il committente potrà essere obbligato a pagare un debito altrui.

Il caso

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato avanti al Tribunale di Torino, sez. Lavoro, due operai edili, deducendo di aver lavorato alle dipendenze di due società, nella qualità, rispettivamente, di appaltatore e subappaltatore, nell’ambito di un appalto conferito dal Condominio la Residenza, chiedevano, previo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro anche in capo al Condominiola condanna in solido delle società e del Condominio al pagamento delle differenze retributive maturate, nonché delle spese sostenute da uno dei ricorrenti per il noleggio della struttura di sua proprietà utilizzato nell’ambito dei lavori di rifacimento della facciata condominiale.

Si costituiva il Condominio chiedendo, preliminarmente, l’estromissione dal giudizio e, nel merito, contestando le domande avverse. Rimanevano contumaci le due società.

La decisione

La domanda di accertamento dei due rapporti di lavoro subordinato formulata nel ricorso introduttivo è stata ritenuta solo in parte fondata.

Invero, istruita la causa, escussi i testi ed acquisita la documentazione prodotta, è emersa una reale prestazione lavorativa resa dai ricorrenti nell’ambito dei lavori di rifacimento della facciata condominiale affidati, da ultimo, alla società sub-appaltatrice Alfa srl.

Alla luce delle risultanze istruttorie e della condotta processuale delle parti, il Giudice di prime cure, non potendo ipotizzare la sussistenza del rapporto di lavoro con due distinte parti datoriali, ha ritenuto provato che entrambi i rapporti di lavoro erano intercorsi con la società sub-appaltatrice “Alfa s.r.l.” che, rimasta contumace, non aveva dimostrato di aver corrisposto le retribuzioni rivendicate.

In merito alla individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle differenze retributive, il Tribunaledi Torino ha escluso dall’ambito di operatività dell’art. 29 d.lgs. 276/2003 il Condominio poiché, in quanto ente di gestione sfornito di personalità giuridica e privo di autonomia patrimoniale, deve essere considerato un committente che non esercita attività di impresa o professionale. (art. 29, comma 3 ter, D.Lgs. 276/2003)

La sentenza in commento merita un ulteriore approfondimento poiché il giudice piemontese ha ritenuto non applicabile nei confronti del condominio il precetto azionato in forza dell’azione diretta contro il committente riconosciuta ex art. 1676 c.c..

Infatti, le somme trattenute dal Condominio e non versate alla società appaltatrice/subappaltatrice a seguito della diffida stragiudiziale inviata da entrambi i ricorrenti, erano state, infatti, successivamente corrisposte in favore di un altro creditore, in quanto il Condominio aveva dato seguito all’ordine impartito dal Giudice in sede di pignoramento presso terzi, in favore di quest’ultimo.

In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso, il Giudice ha condannato la società Alfa srl al pagamento delle differenze retributive escludendo qualunque responsabilità del Condominio committente.

Tribunale Torino, sezione Lavoro, sentenza 18 gennaio 2018, n. 98

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