Nulla la delibera che addebita le spese di riscaldamento anche a chi non utilizza l’impianto

Nulla la delibera che addebita le spese di riscaldamento anche a chi non utilizza l’impianto

Nulla la delibera che addebita le spese di riscaldamento anche a chi non utilizza l’impianto

E’ nulla – e non soggetta, quindi, al termine di impugnazione di cui all’art. 1137 c.c. – la delibera assembleare che addebita le spese di riscaldamento ai condomini proprietari di locali (nella specie, sottotetti), che non serviti dall’impianto di riscaldamento. E’ quanto si legge nella sentenza 13 giugno 2019, n. 15932 della Cassazione.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:
Conformi: Cass. civ. sez. II, 3 ottobre 2013, n. 22634

Cass. civ. sez. II, 24 luglio 2007, n. 16365

Cass. civ. sez. II, 30 marzo 2006, n. 7518

Difformi: Non si rinvengono precedenti
  1. T. si opponeva al decreto ingiuntivo, emesso in favore del Condominioin forza della deliberazione assembleare di approvazione dei bilanci consuntivi, per un importo pari ad euro 27.306,90.

In via riconvenzionale, l’opponente domandava, altresì, che venisse accertata la legittimità del distacco dall’impianto comune di riscaldamento dei termoconvettori presenti nelle quattro unità abitative di sua proprietà, nonché la nullità di tutte le deliberazioni condominiali successive all’ottobre 2005, data dell’avvenuto distacco, nella parte in cui gli addebitavano le spese di consumo dei menzionati termoconvettori, con conseguente condanna del Condominio alla restituzione delle somme incassate dal 2005 a titolo di quota di consumo fisso dei termoconvettori (euro 12.448,41).

Il Tribunale di Verona rigettava l’opposizione, rilevando che l’invalidità delle deliberazioni assembleari non poteva farsi valere nel giudizio di opposizione, ma solo con separata impugnazione ai sensi dell’art. 1137 c.c. e che il distacco non era stato comunque autorizzato dall’assemblea condominiale ai sensi dell’art. 26 L. n. 10/1991 (come modificato dal D.Lgs. n. 311/2006).

Avverso tale sentenza proponeva appello F. T.

La Corte di appello di Venezia rigettava il gravame.

Contro la sentenza ricorre per cassazione F.T.

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

In particolare, i Giudici di legittimità hanno osservato che, in tema di condominio negli edifici, è nulla – e non soggetta, quindi, al termine di impugnazione di cui all’art. 1137 c.c. – la delibera assembleare che addebiti le spese di riscaldamento ai condomini proprietari di locali (nella specie, sottotetti), che non siano serviti dall’impianto di riscaldamento, trattandosi di delibera che inerisce ai diritti individuali di tali condomini e non alla mera determinazione quantitativa del riparto delle spese.

Inoltre, la Corte di appello ha erroneamente ritenuto necessaria l’autorizzazione assembleare per poter procedere al distacco dei termoconvettori dall’impianto comune.

Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto.

Esito del ricorso:

Cassa, con rinvio, la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, depositata il 5 novembre 2014

Riferimenti normativi:

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