Spese acqua: il Condominio può agire per il recupero anche se il riparto dei consumi è errato

Spese acqua: il Condominio può agire per il recupero anche se il riparto dei consumi è errato

Spese acqua: il Condominio può agire per il recupero anche se il riparto dei consumi è errato

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, tra i quali rientrano le spese per l’erogazione dell’acqua, il giudice dell’opposizione deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI:
Conformi: Cass. civ. sez. II, 23.2.2017, n. 4672

Cass. civ. sez. II, 19 febbraio 2016, n. 3354;

Cass. civ. sez. II, 20 luglio 2010, n. 17014

Cass. civ. sez. Unite, 18 dicembre 2009, n. 26629

Difformi: Non si rinvengono precedenti

Nell’assemblea condominiale del 13.4.2007 i condomini, con deliberazione presa all’unanimità, approvavano il bilancio consuntivo dell’anno 2006, con annesso stato di ripartizione delle spese.

Nella sezione del bilancio relativa ai consumi idrici era riportato un insoluto relativo all’immobile di proprietà S., locato a tale sig. B.

Non avendo né il conduttore né il locatore provveduto al pagamento, l’amministratore chiedeva e otteneva dal Giudice di Pace di Taranto decreto ingiuntivo contro la S.

A sostegno del ricorso monitorio, il Condominio esibiva la delibera condominiale del 13.4.2007 di approvazione del rendiconto dell’anno 2006, con allegato documento di bilancio approvato dal Condominio, da cui risultava l’insoluto già specificato.

La S. proponeva opposizione deducendo l’illegittimità della delibera per carenza di maggioranza ed assumendo che i consumi idrici addebitati erano risultati tali per un guasto del contatore individuale, essendo rimasto l’appartamento, in quel periodo, disabitato, per cui si trattava di una contabilizzazione dovuta a un vizio del contatore.

Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione.

La sentenza era riformata dal Tribunale che, in accoglimento dell’appello, revocava il d.i. opposto, rigettando la domanda di rimborso del Condominio.

A sostegno della decisione il giudice di secondo grado affermava che:

a) la deliberazione assembleare non poteva riguardare i consumi di acqua, perché, riguardando ogni singolo appartamento, non potevano essere ripartiti sulla base delle tabelle millesimali;

b) l’assemblea non aveva deliberato alcunché in proposito, come emergeva dalla lettura del relativo verbale, nel quale non vi era alcuna decisione sulla contrapposizione tra due prospettazioni circa il modo di risolvere la questione;

c) in ogni caso, le prove testimoniali avevano dimostrato che l’appartamento, nel periodo di riferimento, era rimasto disabitato ed era stato constatato il malfunzionamento del contatore, per cui non potevano addebitarsi all’opponente le spese di consumo dell’acqua, anche in considerazione della presunzione di proprietà condominiale dell’impianto idrico.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Condominio

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, osservando che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, tra i quali rientrano le spese per l’erogazione dell’acqua, il giudice dell’opposizione deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate.

Ove, dunque, la delibera condominiale di approvazione e riparto del consuntivo di spesa (relativo al servizio di erogazione idrica) non sia stata impugnata, come nella specie, essa assume efficacia vincolante e l’addebito di consumi, eventualmente erroneamente contabilizzati dal contatore dell’unità individuale, va fatto valere appunto con l’impugnazione della delibera di riparto della spesa e non con l’opposizione al decreto ingiuntivo, attenendo alla legittimità della prima e non alla fondatezza della pretesa azionata con il secondo.

L’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è, infatti, ristretto alla sola verifica dell’esistenza ed efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.

Ben poteva, dunque, il condominio promuovere la pretesa in via monitoria senza che potessero assumere rilievo, in questa sede di opposizione a decreto ingiuntivo, le doglianze relative alla assenza concreta di una decisione sul criterio di riparto delle spese.

Esito del ricorso:

Cassa, con rinvio, la sentenza n. 983/2014 del Tribunale di Taranto, pubblicata il 29 marzo 2014.

Riferimenti normativi:

Art. 1123 c.c.

Art. 63 disp. att. c.c.

Cassazione civile, sez. II, ordinanza 28 marzo 2019, n. 8685

 

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