Anche le nicchie di manovra in uscita dai garage sono beni condominiali
Poichè la nozione di condominio è configurabile anche nel caso di immobili adiacenti orizzontalmente in senso proprio, devono essere considerati beni condominiali anche le nicchie di manovra situate nello spazio intermedio tra due gruppi di abitazioni autonome (Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 3 maggio 2019, n. 11729).
G.A., S.M., Z.M. e P. L. M. hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso F. C., R. M. e C. G., assumendo di esser condomini del complesso denominato L.B., composto da due gruppi di abitazioniautonome, poste in parallelo e divise da uno spazio intermedio ove insisteva una corsia utilizzata dalle auto per giungere alle porzioni esclusive.
Sostenevano gli attori che le controparti, nel modificare la posizione dei cancelli siti all’accesso delle loro proprietà , avevano ridotto le aree scoperte destinate al parcheggio delle auto ed avevano iniziato a far sostare i veicoli, occupando le nicchie di manovra e lo spazio comune, in modo da rendere difficoltosi l’ingresso e l’uscita dei veicoli dai garage degli altri condomini.
Il Tribunale ha respinto le domande ma la pronuncia è stata riformata in appello.
La Corte distrettuale di Venezia ha ritenuto che la lamentata occupazione abusiva dello spazio comune mediante lo spostamento dei cancelli non fosse stato dedotta tempestivamente in primo grado e non potesse essere presa in esame. Ha invece stabilito che i ricorrenti avevano occupato abusivamente con i propri veicoli le nicchie di manovra e lo spazio comune, rendendo difficoltoso il transito in entrata ed in uscita dalle proprietà individuali. Ha condannato i ricorrenti a risarcire il danno, quantificato in € 1000,00.
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono F.C., R.M. e C.G.
In particolare, con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano che la sentenza abbia ritenuto che le nicchie che si interponevano tra le porzioni esclusive e la corsia di scorrimento fossero di proprietà condominiale e non potessero essere utilizzate per il parcheggio delle auto.
La Suprema Corte ha osservato che, in considerazione del rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni dell’edificio alle proprietà singole, la condominialità non è esclusa per il solo fatto che le costruzioni siano realizzate, anziché come porzioni di piano l’una sull’altra (condominio verticale), quali proprietà singole in sequenza (villette a schiera, condominio in orizzontale), poiché la nozione di condominio è configurabile anche nel caso di immobili adiacenti orizzontalmente in senso proprio, ove dotati delle strutture e degli impianti essenziali indicati dall’art. 1117 c.c.
La Corte distrettuale ha accertato che le nicchie, nella configurazione rilevata dal consulente tecnico di ufficio, erano destinate a servizio delle proprietà esclusive ed erano condominiali poiché servivano ad agevolare le manovre di accesso e di uscita dalle singole proprietà .
la Corte di merito ha chiaramente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che le nicchie fossero condominiali, avendone accertata la concreta destinazione a spazio di manovra a servizio delle proprietà individuali sulla base della consulenza e delle dichiarazioni testimoniali. Nessun rilievo poteva tributarsi al fatto che anche gli altri condomini avessero modificato i muretti di delimitazione delle nicchie, occupando lo spazio comune, poiché, in disparte ogni altra questione, la violazione contestata ai ricorrenti non riguardava l’alterazione dello stato di fatto in violazione dei diritti degli altri contitolari, ma il parcheggio delle auto sulle aree di manovra, con modalità che impedivano l’accesso delle altre vetture alle singole proprietà individuali
Esito del ricorso
Rigetto
Riferimenti normativi
Art. 1117 c.c.
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