Aumenti prezzi materiali edili, i rimedi a favore dell’impresa

Aumenti prezzi materiali edili, i rimedi a favore dell’impresa

Aumento del prezzo dei materiali,i rimedi a favore dell’impresa.

Una delle problematiche di più recente emersione in materia di lavori edili attieneal caro materiali. L’aumento dei prezzi delle materie prime pone, infatti, problemi per i contratti stipulati in precedenza e per quelli in corso di stipulazione con l’effettivo rischio, per l’impresa, di concretedifficoltà di approvvigionamento e mantenimento dei margini.
La questione diventa poi allarmante in caso di Superbonus 110% in quanto, come noto, gli interventi in questione devono essere accompagnati da una asseverazione sulla congruità dei prezzi unitari. Diversamente da quanto accaduto nel settore degli appalti pubblici, per quelli privati, la soluzione del problema resta affidata – in assenza di interventi normativi ad hoc – agli strumenti privatistici tradizionali.
Sul punto va chiarito che la norma di riferimento è costituita dall’art. 1664 c.c.il quale disciplina l’onerosità o difficoltà di esecuzione dei contratti di appalto. La disposizione normativa in parola prevede che, in caso circostanze imprevedibili quali aumenti o diminuzioni del costo dei materiali tali da determinare una variazione del prezzo superiore al 10% di quello complessivamente pattuito,l’appaltatore può chiedere una revisione del prezzo per la parte eccedente il 10%.
Tale norma, derogatoria rispetto al rimedio generale dell’art. 1467 c.c. sull’eccessiva onerosità sopravvenuta, opera in presenza di eventi estranei ai contraenti e trova frequente applicazione nel caso dei fenomeni inflattivi.
Pertanto, non sembrano esservi dubbi sul fatto che l’appaltatore possa far leva su tale norma in un momento storico in cui, per esempio, l’aumento del prezzo dell’acciaio per cemento armato, registrato da novembre 2020 a luglio 2021, è stato pari al 243,3%, in una misura quindi del tutto sproporzionata rispetto al tasso di aumento prevedibile.
Se dunque sono stati stipulati contratti senza prevedere alcunchè in materia di sopravvenienze e caro materiali l’appaltatore si vedrà riconosciuta tale tutela.
E’ tuttavia ammissibile che il singolo contratto contenga una diversa regolamentazione della vicenda, dovendo considerarsi del tutto lecita la pattuizionedi un adeguamento anche in misura superiore a quella legale prevista dall’art. 1644 c.c..
Anzi, qualora il contratto sia un appalto privato, il committente non potrà neppure invocare efficacemente la vessatorietà di tale clausola e quindi la sua nullità ai sensi dell’art. 33 cod. consumo in quanto, attenendo alla determinazione del prezzo, tale pattuizione sfuggea qualsiasi sindacato giudiziale successivo. Tale principio, del tutto condivisibile, è stato di recente affermato dalla Corte d’Appello di Napoli nella sentenza 4373/2022 allegata.
Pertanto, con l’utilizzo di adeguate accortezze tecnico-giuridiche l’appaltatore può mettersi al riparo dalle conseguenze negative del caro materiali e, per i contratti stipulati in passato e privi di apposita regolamentazione sul punto, può contare sulla tutela prevista dall’art. 1664 c.c.

Avv. TOMMASO GASPARRO
– Studio Legale Associato Cardarella – Gasparro – via Pordenone, 13 -20132 Milano – tel. 02.89760067 segreteria@acglawyers.eu.

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