Che Valore giuridico ha il giornale dei lavori?

Che Valore giuridico ha il giornale dei lavori?

Che valore giuridico ha il giornale dei lavori?

 

Il giornale dei lavori è il documento in cui viene trascritto tutto ciò che accade in cantiere. L’art. 12 al comma 1 lettera a) dell’allegato II.14 del dlgs 36/2023 disciplina in maniera compiuta gli elementi da annotare quotidianamente sul giornale dei lavori, vale a dire:

  1. l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni;
  2. la qualifica e il numero degli operai impiegati;
  3. l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori;
  4. l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
  5. l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
  6. le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
  7. le relazioni indirizzate al RUP;
  8. i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
  9. le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
  10. le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

Ne discende quindi che lo strumento del giornale dei lavori debba riportare la “vita del cantiere” giorno per giorno e diventi effettivamente un documento nel quale entrino a far parte tutte le figure coinvolte a vario titolo nell’esecuzione dell’opera. Benchè il direttore dei lavori verifichi l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunga le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo data e firma questo documento ha sempre provenienza di parte, essendo redatto dall’appaltatore. Il suo contenuto assume un ruolo centrale nei giudizi che si originano in ipotesi di contestazione sulla corretta e/o tempestiva esecuzione dei lavori. In tal senso se va chiarito che le modalità di mantenimento, le responsabilità ed i contenuti di questo elaborato sono fondamentali per una piena conoscenza dell’esecuzione dell’opera, occorre chiedersi se esse possano fornire valida prova in un processo civile dell’andamento effettivo del cantiere? A questa domanda la sez. II della Corte di Cassazione ha risposto con la sentenza 05 Agosto 2022, n. 24314 secondo la quale “il “giornale dei lavori” – ossia il brogliaccio compilato dall’assuntore, riportante la progressione dei lavori appaltati – configura una scrittura di natura privata, di provenienza unilaterale, comunque operante nell’ambito del rapporto dì appalto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2616 del 20/04/1985). E, in ogni caso, pur escludendosi la natura di documento avente piena efficacia probatoria, resta ferma la sua valenza indiziaria nei confronti dell’appaltante, da cui l’ausiliario del Giudice ha tratto spunto per ricostruire il momento in cui effettivamente i lavori sono stati avviati”.

Questo importantissimo principio di diritto era già stato anticipato dal Tribunale di Pavia nella sentenza allegata, la n. 5122/2019 a mente della quale “Il giornale dei lavori, essendo stato redatto da una delle parti in causa, ossia la direttrice dei lavori, non può avere efficacia probatoria piena a favore della medesima e neppure a favore dell’impresa esecutrice, tuttavia può costituire una fonte di prova attendibile con riguardo alle sospensioni dei lavori per ragioni metereologiche (sono dettagliatamente indicate le condizioni di gelo o di pioggia), per i ritardi dovuti agli interventi degli artigiani e dei fornitori direttamente incaricati dalla committente(è pacifico che quest’ultima abbia anche sostituito alcuni artigiani durante i lavori, con inevitabili ritardi)e per modifiche in corso d’opera richieste dalla committente medesima; infatti tale documento è stato depositato dalla stessa opponente e soprattutto quest’ultima ha sottoscritto il verbale della riunione di coordinamento”. Questo documento ha, dunque, una rilevante efficacia indiziaria e può consentire, qualora sia confermato ad esempio, dalle risultanze di una CTU, di ritenere provato un esatto adempimento dell’impresa appaltatrice.

Avv. TOMMASO GASPARRO– Studio Legale Associato Cardarella – Gasparro – via Pordenone, 13 -20132 Milano – tel. 02.89760067 segreteria@acglawyers.eu.

 

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