Delibere condominiali,ma quanto costa impugnarle?
Costa di più contestare il rendiconto condominiale. Per determinare il valore della causa ai fini del pagamento del contributo unificato occorre infatti fare riferimento all’importo complessivo del consuntivo approvato dall’assemblea e non alla singola quota spettante al condomino che intende contestarne la validità. E questo ha importanti riflessi anche per individuare il giudice competente per valore. I dettagli nel chiarimento del ministero della giustizia

 

Più costosa l’impugnazione del rendiconto condominiale. Per determinare il valore della causa ai fini del pagamento del contributo unificato occorre infatti fare riferimento all’importo complessivo del consuntivo approvato dall’assemblea e non alla singola quota spettante al condomino che intende contestarne la validità. Anche il ministero della giustizia, con un provvedimento del 20 maggio scorso, nel rispondere a un quesito posto dal dirigente amministrativo del tribunale di Palermo, ha seguito il più recente orientamento interpretativo della Suprema corte, che ha importanti riflessi anche in tema di individuazione del giudice competente per valore. Ma andiamo per gradi.

L’ammontare del contributo unificato. Il contributo unificato è il tributo previsto dal Testo unico sulle spese di giustizia per l’iscrizione a ruolo dei procedimenti giudiziari civili e amministrativi. Il suo importo è individuato dal predetto dpr n. 115/2002 in maniera proporzionale al valore della causa. Si va per esempio dai 98 euro previsti per una causa di primo grado del valore di cinque mila euro ai 518 euro per una di valore compreso tra 26 mila e 52 mila euro. La relativa dichiarazione di valore deve essere effettuata dal difensore della parte nell’atto introduttivo della causa. Il contributo è dovuto anche dal convenuto nel caso di domanda riconvenzionale o chiamata di un terzo in causa. I criteri per l’individuazione del valore della causa sono a loro volta fissati dal codice di procedura civile ma, come avvenuto per le impugnazioni delle delibere condominiali, non sempre vi è certezza sulle concrete modalità di applicazione di dette disposizioni, sulle quali la giurisprudenza è quindi spesso chiamata a fornire la propria interpretazione.

L’individuazione del giudice competente. Anche perché la corretta valutazione dell’entità economica della causa conduce a sua volta all’individuazione del giudice competente per valore, che è il giudice di pace per i contenziosi fino a 10 mila euro (e ciò a partire dallo scorso mese di marzo, per effetto della cosiddetta riforma Cartabia, essendo prima tale limite indicato in 5 mila euro) e il tribunale per quelli di valore più alto. Occorre quindi prestare particolare attenzione al momento dell’individuazione del giudice cui rivolgere la domanda di annullamento della delibera condominiale che abbia approvato la spesa contestata. Perché la scelta di un giudice incompetente per valore, ove tale questione sia eccepita dalla controparte costituitasi in giudizio o rilevata d’ufficio, comporta l’interruzione del procedimento, con possibile condanna alle spese di lite, e la necessità di una sua riassunzione dinanzi al giudice competente nel termine da questi fissato o, in mancanza, nel termine indicato dalla legge.

Il valore dell’impugnativa del rendiconto. Per questi motivi appare di fondamentale importanza stabilire quale sia il criterio da utilizzare per l’individuazione del valore della domanda volta a ottenere l’annullamento della deliberazione assembleare che abbia approvato il consuntivo presentato dall’amministratore. Detto documento, come è noto, riepiloga le entrate e le uscite verificatesi nel corso della gestione annuale del condominio e indica sia l’importo totale delle stesse sia quelle attribuite a ciascun condomino sulla base dei rispettivi millesimi. È quindi evidente come ci sia una notevole differenza di importo tra il totale del consuntivo e la quota attribuita al singolo partecipante. Ai fini dell’individuazione del valore della causa deve allora aversi riguardo a tale ultimo aspetto, ossia alla quota contestata dal condomino impugnante o deve viceversa considerarsi l’importo totale del rendiconto?

Alla domanda, come anticipato, la Suprema corte ha fornito nel tempo risposte diverse. Infatti nel recente passato la Cassazione, con ordinanza n. 17278/2011, aveva avuto modo di chiarire che nella controversia promossa da un condomino per ottenere la dichiarazione giudiziale dell’inesistenza dell’obbligo personale di pagare la quota di spese condominiali attribuitagli dall’assemblea, sul presupposto dell’invalidità della deliberazione assembleare sulla quale la stessa era fondata, la contestazione doveva intendersi estesa necessariamente all’invalidità dell’intero rapporto implicato dalla delibera. Quest’ultimo doveva quindi ritenersi essere il valore da prendere in considerazione ai fini della determinazione della competenza per valore (e dell’ammontare del contributo unificato). In questi casi, infatti, la questione posta al vaglio dell’autorità giudiziaria non sarebbe stata quella dell’obbligo del singolo condomino, bensì quella dell’intera spesa oggetto della deliberazione. Conseguentemente, sulla scorta di tale criterio, la Suprema corte aveva ritenuto di ribadire il principio, ivi ritenuto come generale (venivano infatti testualmente richiamati i precedenti di cui ai provvedimenti n. 971/2001, n. 6617/2004, n. 23559/2007 e n. 1201 del 22/01/2010), secondo cui, ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione a una controversia avente a oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, se il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, quest’ultima deve intendersi contestata nella sua globalità, sicché la competenza deve determinarsi con riguardo al valore dell’intera spesa deliberata. Ove, invece, il condomino si limiti a dedurre, per qualsiasi diverso titolo, l’insussistenza della propria obbligazione, il valore della causa va determinato in base al solo importo contestato, perché la decisione non implica una pronuncia sulla validità della delibera di spesa nella sua globalità.

Di contrario avviso si è invece dimostrata la sesta sezione civile della Cassazione con la nota ordinanza n. 21227/2018. In quel caso i giudici di legittimità si sono richiamati a un opposto principio interpretativo, risalente a una sentenza (la n. 6363 del 16/03/2010) sostanzialmente coeva a quella da ultimo richiamata nella citata ordinanza n. 17278/2011, per il quale, invece, ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione a una controversia avente a oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all’importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato dall’assemblea. Detto principio era stato successivamente confermato dalla Suprema corte con i provvedimenti n. 16898/2013 e 18283/2015.

Tuttavia, ancora più di recente, la Cassazione ha ripreso nuovamente a seguire il vecchio orientamento, statuendo che la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all’accertamento della validità del rapporto parziale che lega l’attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell’intera deliberazione e dunque all’intero ammontare della spesa, giacché l’effetto caducatorio dell’impugnata deliberazione, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o disposto l’annullamento, opera nei confronti di tutti i condòmini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro (ordinanza n. 19250 del 7 luglio 2021 e sentenza n. 9068 del 21 marzo 2022).

Anche il ministero della giustizia, tenuto conto del principio di diritto espresso da ultimo dalla Suprema corte, ha quindi ritenuto che nei procedimenti di impugnazione delle delibere condominiali il valore del procedimento, ai fini della determinazione della misura del contributo unificato, sia rappresentato dall’importo della delibera oggetto di impugnazione

 

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