Una tra le principali novità che hanno caratterizzato il mondo assicurativo, anche nell’edilizia, negli ultimi decenni è quello inerente alle clausole claims made.

Sempre più spesso vengono, infatti, inserite nei contratti di assicurazione clausole che, in deroga al modello di assicurazione delineato dall’art. 1917 c.c., circoscrivono la copertura assicurativa alla circostanza che la richiesta di risarcimento (claim) venga avanzata e inoltrata dall’assicurato nel periodo di vigenza della polizza.

A differenza di una tradizionale assicurazione, dunque, i contratti di assicurazione contenenti queste clausole non assicurano qualsiasi rischio connesso a condotte generatrici di domande risarcitorie verificatesi durante la vigenza del contratto indipendentemente dal momento in cui la richiesta danni sia avanzata (modello c.d. lossoccurrence).

La prassi assicurativa permette di individuare due varianti: la claimspura” (imperniata sulle richieste risarcitorie inoltrate nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito) e la claimsimpura” (o mista: poiché operante là dove tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con possibile retrodatazione della garanzia alle condotte poste in essere anteriormente).

Ma queste clausole sono ammissibili?

Cominciamo con il dire che, nate nei paesi anglosassoni, nelle culture giuridiche a noi più vicine la loro ammissibilità è stata oggetto di vivace dibattito basti pensare che in Spagna, ad esempio, la loro ammissibilità è limitata a due tipologie: 1) quella (post-copertura) che estende la garanzia ad un periodo minimo di almeno un anno rispetto alla scadenza del contratto; 2) quella che estende la copertura in modo retroattivo, ad evento dannoso verificatosi prima della conclusione del contratto, ma con richiesta di risarcimento intervenuta durante la vigenza del contratto.

Anche in Italia il dibattito è stato molto vivace considerando che in alcuni settori, qui il riferimento è anche all’edilizia, la possibilità di danni lungolatenti è tutt’altro che teorica; la legge n. 124/2017 e l’art. 12 della Legge Gelli-Bianco (l.24/2017) hanno riconosciuto, a determinate condizioni, la legittimità di siffatte clausole stimolando un intervento della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 22437 del 24.9.2018che, facendo leva sul concetto di causa concreta del contratto, ha sostanzialmente riconosciuto la liceità di queste clausole identificando una serie di piani di tutela legislativa degli interessi del contraente debole.

Queste clausole rappresentano, dunque oggi, una realtà diffusa anche nel settore edile e di tale fenomeno vi è ampia traccia nei repertori della giurisprudenza di merito; per un significativo riscontro si veda la sentenza del Trib. Roma n. 17310/2020 che applica le previsioni di polizza in una controversia originata da lavori edili non eseguiti correttamente senza affrontare il problema della ammissibilità di tali clausole nel nostro ordinamento.

E’ bene dunque prestare massima attenzione al contenuto del contratto di assicurazione che si stipula onde evitare spiacevoli sorprese che potrebbero tradursi in una più ridotta assicurazione del rischio.

Avv. TOMMASO GASPARRO

– Studio Legale Associato Cardarella – Gasparro – via Pordenone, 13 -20132 Milano – tel. 02.89760067 segreteria@acglawyers.eu.

Skype: Tommaso Gasparro

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