Furto in appartamento sfruttando le impalcature : chi e quando risarcisce
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Furto in appartamento sfruttando le impalcature : chi e quando risarcisce

Furto in appartamento sfruttando le impalcature :chi e quando risarcisce

Purtroppo accade che durante i lavori di ristrutturazione, malintenzionati svaligino l’immobile servendosi dei ponteggi e delle impalcature installate dall’impresa ed essenziali all’esecuzione degli interventi di ristrutturazione.
Ma chi subisce il danno ha diritto al risarcimento? E se si, a quali condizioni?
La materia è stata chiarita dalla Corte di Cassazione che, da ultimo, con la sentenza della Sez. VI n. 41542 del 09.01.2022 ha definitivamente sancito il principio secondo il quale, in questi casi, tanto l’impresa che ha eseguito i lavori quanto il condominio possono essere ritenuti responsabili.
Il titolo di responsabilità è, naturalmente, differente.
Per il condominio, custode del fabbricato la responsabilità è quella, particolarmente stringente, prevista dall’art. 2051 c.c.. Sul punto, la giurisprudenza della Cassazione [cfr. Cass. civ. n.6435/09, 26900/14 e 5677/18] ha stabilito che l’amministratore di condominio è obbligato ad imporre alla ditta incaricata l’adozione delle misure preventive e degli accorgimenti tecnici idonei ad evitare e agevolare l’ingresso dei ladri nelle abitazioni sfruttando le impalcature collocate sulle facciate.
Non solo dovrà imporle in sede contrattuale, ma dovrà accertarsi che tali misure siano state concretamente adottate o i presidi diligentemente installati.
Detto in altri termini, anche l’omessa vigilanza dell’amministratore è fonte di responsabilità.
Il titolo di responsabilità dell’impresa è, invece, da rinvenirsi nell’art. 2043 c.c..
Nello specifico essa dovrà fare in modo che le impalcature siano illuminate e/o sorvegliate e che le scale di collegamento tra i diversi piani siano rimosse quando le strutture sono lasciate incustodite.
Qualora, tanto il condominio che l’impresa, abbiano concorso alla produzione del danno, si avrà una responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2055 c.c. e, dunque, il derubato avrà diritto al risarcimento del danno patito in solido potendo, cioè, rivalersi per l’intero contro il condominio o contro l’impresa. Saranno poi questi due soggetti a regolare tra di loro la rispettiva responsabilità in via di regresso, avendosi cura di chiarire che essi risponderanno di norma nei limiti del 50% ciascuno.
Questi principi sono stati recepiti da una recente sentenza del Tribunale di Catanzaro emessa l’11 febbraio 2023.
Resta, sullo sfondo, un quesito.
Che valenza ha, ai fini della responsabilità del condominio o dell’impresa la mancata installazione di una misura preventiva molto importante come il sistema di allarme? E soprattutto, tutti i tipi di allarme possono ritenersi equivalenti ai fini di esimente della responsabilità?
Secondo alcune interessanti sentenze di merito, l’impresa sarebbe anche gravata dell’obbligo di installare – sulle impalcature – un sistema di allarme che secondo, ad esempio il Tribunale di Milano [cfr. Trib. Milano n. 5517 del 4 luglio 2023], potrebbe anche essere caratterizzato dalla semplice presenza di un dissuasore acustico privo di collegamenti a centrali di intervento la cui dissuasività è legata al suono di allarme e al conseguente richiamo dell’attenzione collettiva.
“Tale modalità non è di per sé inidonea ad assicurare un utilizzo improprio dei ponteggi” secondo il giudice meneghino.
Il quadro che emerge è, sul punto, non particolarmente uniforme visto che l’installazione di un sistema di allarme delle impalcature pare non essere necessaria per alcune decisioni ed esserlo per altre. Il problema meriterebbe ulteriori approfondimenti nell’ottica di una uniformità di decisioni sul territorio nazionale.


Avv. TOMMASO GASPARRO
– Studio Legale Associato Cardarella – Gasparro – via Pordenone, 13 -20132 Milano – tel. 02.89760067 segreteria@acglawyers.eu.

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