Il concordato preventivo è una procedura prevista dalla legge italiana che permette a un’azienda in stato di insolvenza di presentare un piano di ristrutturazione dei debiti e di negoziare con i creditori al fine di evitare il fallimento.

Questa procedura è disciplinata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza varato con il D.Lgs 83/2022 è stato varato il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”: con il decreto in esame il legislatore ha infatti voluto dare maggiore forza agli strumenti volti a conseguire il risanamento dell’impresa, in tutte quelle situazioni in cui la continuità aziendale sia un obiettivo potenzialmente perseguibile.

Per garantire la normale prosecuzione dell’attività aziendale in costanza di concordato, con il D.Lgs. n. 83/2022 sono state introdotte diverse novità all’interno del codice della crisi, di cui si effettua una panoramica

Il concordato preventivo può essere richiesto dall’azienda in crisi che dimostri di avere una situazione di insolvenza imminente o già manifesta.

Il piano di ristrutturazione proposto dall’azienda deve prevedere modalità di pagamento dei debiti, eventuali riduzioni o dilazioni dei pagamenti e altre misure atte a garantire la continuità dell’attività.

Una volta presentata la richiesta di concordato preventivo, viene nominato un commissario giudiziale che valuterà la situazione dell’azienda e il piano proposto. Successivamente, si avvia la fase di negoziazione con i creditori al fine di raggiungere un accordo. Se il piano viene approvato dalla maggioranza dei creditori e omologato dal tribunale competente, l’azienda potrà beneficiare di una sospensione delle azioni esecutive e di un piano di rientro dei debiti concordato.

Il concordato preventivo può essere un’opportunità per l’azienda in crisi di riprendere il controllo della propria situazione finanziaria e di evitare il fallimento.

Con il D.lgs. n. 83/2022 il legislatore ha, dunque, voluto dare maggiore forza agli strumenti volti a conseguire il risanamento dell’impresa in tutte quelle situazioni, anche più complesse, in cui la continuità aziendale sia potenzialmente perseguibile

Il presupposto di ammissibilità agli istituti “conservativi”, della continuità aziendale ha una vantaggiosità per i creditori, una utilità specificamente individuata che può essere rappresentata anche dalla prosecuzione o dalla rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore.

La norma prevede, per accedere al concordato liquidatorio: a) un limite minimo al soddisfacimento dei debiti chirografari (venti per cento), oltre che b) un apporto a fondo perduto, da parte dell’imprenditore e/o dei soci, di nuova finanza per un importo pari al 10% dell’attivo di bilancio.

Si vuole, così, favorire l’istituto del concordato preventivo in continuità sia diretta, cioè da parte dell’imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, che indiretta, se è prevista l’attribuzione della gestione aziendale da parte di soggetto terzo in forza di un contratto di affitto, cessione, usufrutto o  altro titolo: la continuità aziendale può tutelare gli interessi dei creditori preservando, per quanto possibile, i posti di lavoro.

Nel caso del concordato in continuità si deve obbligatoriamente allegare il piano industriale e finanziario che certifichi il raggiungimento dell’obiettivo del risanamento, opportunamente integrato con i costi e i ricavi attesi, il fabbisogno finanziario e le fonti di copertura. Il piano dovrà inoltre contenere una previsione sugli effetti della ristrutturazione riguardo i rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni.

Al fine di  risanarele aziende in crisi -relativamente al pagamento dei creditori- è stato eliminato il limite percentuale minimo da proporre al ceto chirografario.

E ancora.

Il piano deve contenere una moratoria per il pagamento che può essere anche collegata temporalmente all’ eventuale liquidazione dei beni gravati dal privilegio, con l’unica eccezione per i crediti da lavoro dipendente, che devono comunque essere pagati nei sei mesi dall’avvio della procedura.

La volontà del legislatore con  D.Lgs.n. 83/2022 è, quindi, quella di rafforzare e semplificare il ricorso agli strumenti di risanamento dell’impresa, privilegiando l’aspetto della prosecuzione dell’attività anche nelle mani dello stesso imprenditore (debitore), poiché solo dalla prosecuzione dell’attività l’intero sistema economico si può un vantaggio futuro.

 

Avv. TAMARA MOIRA AGOSTINO

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