L’uso improprio del garage
Modern garage interior. 3d illustration

L’uso improprio del garage

Garage, box auto e parcheggio sono termini utilizzati in maniera indistinta per indicare lo spazio di ricovero di un’autovettura; in realtà però, ciascuno di essi designa una realtà specifica.

Il garage (che può essere di proprietà condominiale o esclusiva), infatti, è un locale in cui è possibile parcheggiare l’autovettura, il box, invece è lo spazio dedicato allo stallo di ciascun veicolo ed è quindi ben possibile che in un garage vi sia più di un box.

Il parcheggio, in ambito condominiale, invece, indica uno spazio quasi sempre scoperto e collocato nel cortile ove è consentito il ricovero delle auto.

In presenza di garage condominiale con più di un box, ciascuno di essi costituisce pertinenza dell’abitazione ai sensi dell’art. 817 c.c. essendo destinato in modo durevole al servizio dell’appartamento in proprietà esclusiva con la conseguenza che, salvo espressa manifestazione contraria, ad esempio, la vendita dell’appartamento (cosa principale) comporta, in automatico, la vendita anche del box auto (pertinenza).

Il problema che si pone per il box è quello inerente l’uso che il proprietario può farne; in tal senso giova sottolineare come la Cassazione abbia a più riprese stabilito che, a condizione che il regolamento condominiale non lo vieti e che il comportamento del proprietario non arrechi danno alle parti condominiali, il box può essere utilizzato anche come deposito e ricovero di materiali vari da parte del condomino (Cass.Civ. n. 22428/11, Cass.Civ. n.14671/14).

Tali principi sono di fondamentale importanza in quanto applicati dai giudici di merito nei casi, tutt’altro che di rara verificazione, ad esempio, di danneggiamenti causati dai beni condominiali.

In un caso recente, il Tribunale di Livorno sent. 699/21, ha ribadito l’infondatezza della eccezione del condominio convenuto in giudizio dal condomino danneggiato inerente l’uso improprio del box, in applicazione del pacifico principio giurisprudenziale della liceità dell’uso del box al fine di ricoverarvi o depositarvi materiale vario.

Nel caso deciso dal Tribunale labronico, si è stabilito che in nessun modo il condominio potesse eccepire il concorso di colpa del condomino ex art. 1227 c.c. il quale lamentava il risarcimento dei danni causati da perdite degli impianti condominiali, in virtù di un asserito uso improprio.

Adibire il box condominiale in proprietà esclusiva al deposito di altri beni (ad esempio mobilio o, perché no?, bottiglie di vino e liquoridi vecchia data e di notevole valore) è perfettamente lecito a meno che ciò non sia vietato dal regolamento; in caso di danneggiamento dei beni ivi custoditi sussiste il diritto del condomino al risarcimento del danno da parte del condominio.

Avv. TOMMASO GASPARRO

– Studio Legale Gasparro –

Pec: tommaso.gasparro@coalarino.legalmail.it

Skype: Tommaso Gasparro

Condividi

Lascia un commento

×
×

Cart

Apri chat
Ciao
Come posso aiutarti?