Non vi è lesione del decoro architettonico se l’edificio è già deturpato

Non vi è lesione del decoro architettonico se l’edificio è già deturpato

Non vi è lesione del decoro architettonico se l’edificio è già deturpato

Secondo la Cassazione civile, sez. II, sentenza 16 aprile 2019, n. 10583, non può avere incidenza lesiva del decoro architettonico di un edificio un’opera modificativa compiuta da un condomino, quando sussista degrado di detto decoro a causa di preesistenti interventi modificativi di cui non sia stato preteso il ripristino.

Condominio citava a comparire il condomino G.S.

Premetteva che il convenuto aveva arbitrariamente aperto una finestra nel muro condominiale.

Indi, esponeva che l’apertura costituiva uso indebito della cosa comune e comprometteva la statica e l’estetica del fabbricato, di notevole prestigio e valore storico; altresì che l’apertura violava le norme in materia di distanze tra costruzioni, tra costruzioni e vedute e tra vedute.

Chiedeva che il tribunale condannasse il convenuto al ripristino dello status quo ante ed al risarcimento dei danni.

All’esito dell’istruzione probatoria, l’adito tribunale condannava il convenuto al ripristino dello status quo ante ed alle spese di lite.

G.S. proponeva appello.

La corte d’appello accoglieva il gravame principale, esplicitando, dunque, che, sia in considerazione dell’ubicazione della finestra sia in considerazione dell’incidenza di precedenti interventi modificativi, era da escludere che la finestra avesse alterato il decoro architettonico del fabbricato, già compromesso da preesistenti abusi tollerati dal condominio.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso un altro condomino.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha osservato che l’impugnato dictum si innesta a pieno titolo nel solco di un significativo filone dell’elaborazione giurisprudenziale, secondo cui, in tema di condominio, non può avere incidenza lesiva del decoro architettonico di un edificio un’opera modificativa compiuta da un condomino, quando sussista degrado di detto decoro a causa di preesistenti interventi modificativi di cui non sia stato preteso il ripristino.

Si è, inoltre, affermato che nel condominio degli edifici, la lesività estetica dell’opera abusivamente compiuta da uno dei condomini – che costituisca l’unico contestato profilo di illegittimità dell’opera stessa – non può assumere rilievo in presenza di una già grave evidente compromissione del decoro architettonico dovuto a precedenti interventi sull’immobile; al fine di stabilire se le opere modificatrici della cosa comune abbiano pregiudicato il decoro architettonico di un fabbricato condominiale, devono essere tenute presenti le condizioni in cui quest’ultimo si trovava prima della esecuzione delle opere stesse, con la conseguenza che una modifica non può essere ritenuta pregiudizievole per il decoro architettonico se apportata ad un edificio la cui estetica era stata già menomata a seguito di precedenti lavori.

Esito del ricorso:

Rigetto

Riferimenti normativi:

Art. 1102 c.c.

Cassazione civile, sez. II, sentenza 16 aprile 2019, n. 10583

 

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