Offerta economicamente vantaggiosa, la commissione giudicatrice e i suoi ampi poteri di discrezionalità nella valutazione delle offerte.

La valutazione di idoneità delle offerte, come l’attribuzione dei punteggi, rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione giudicatrice di gara. Lo stabilisce il Tar Campania, sentenza n. 4909 del 28 ottobre 2020.

 

Il Tar della Campania, con sentenza n. 4909, del 28 ottobre 2020, ha respinto il ricorso di una società nei confronti dell’amministrazione appaltante; per i giudici amministrativi la valutazione di idoneità delle offerte, come l’attribuzione dei punteggi, è di competenza della commissione giudicatrice, organo tecnico competente che gode di ampia discrezionalità.

Il fatto

La società ricorrente ha impugnato gli esiti della procedura di affidamento della fornitura annuale di un sistema di medicazione della procedura indetta dall’Amministrazione appaltante nel corso del novembre 2019, aggiudicata ad una ditta concorrente, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Secondo la società ricorrente la Commissione tecnica, anziché escludere la società aggiudicataria dell’affidamento per una macroscopica non rispondenza del prodotto offerto rispetto all’oggetto del lotto di gara , attribuiva i punteggi alle offerte tecniche, assegnando alla ricorrente punti 77 e alla controinteressata punti 55,30; all’esito dell’apertura delle offerte economiche, tuttavia, la società aggiudicataria sopravanzava la SRL, conseguendo il complessivo punteggio di 85,30 (55,30 per l’offerta tecnica + 30 per l’offerta economica), a fronte di un punteggio di 85,17 conseguito dalla ricorrente (70 per l’offerta tecnica + 15,17 per l’offerta economica).

Avverso tale decisione la SRL è ricorsa al Tar ritenendo che la ditta aggiudicataria dell’affidamento avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver offerto un prodotto diverso rispetto alle indicate specifiche tecniche e addirittura incompatibile con l’uso che la stazione appaltante intendeva farne; la ricorrente spiegava che il sistema a pressione negativa richiesto per il lotto di gara offerti dalla ditta aggiudicataria non sono compatibili con le caratteristiche del prodotto richiesto per il lotto di gara.

Per tale motivo concludeva per l’accoglimento del ricorso, nel senso dell’annullamento dell’aggiudicazione e conseguente subentro di essa ricorrente nel contratto, e dell’istanza cautelare incidentalmente proposta.

L’analisi del Tar

I giudici del Tar osservano che nel ricorso della SRL sono contestati gli esiti della procedura di affidamento della fornitura del sistema a pressione negativa, indetto dall’Amministrazione resistente, aggiudicato alla società controinteressata.

La ricorrente, con l’unico motivo dedotto, prospetta l’illegittimità dell’aggiudicazione dovendo invece la controinteressata essere esclusa per aver fornito un prodotto non conforme alle specifiche tecniche e comunque inidoneo alla funzione svolta dal prodotto richiesto in fornitura.

Osserva il Tar, in linea generale, che la valutazione di idoneità delle offerte, come l’attribuzione dei punteggi, rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione giudicatrice, organo tecnico competente, per cui, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica operata, per come risultante dagli atti di gara e di causa, di norma devono ritenersi inammissibili le censure che impongono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili.

Più puntualmente, il Consiglio di Stato ha precisato che, a fronte di censure circa la qualità tecnica dell’offerta dell’aggiudicataria, in astratto idonee a superare la c.d. prova di resistenza, e tanto più, aggiunge il Tar, ove prospettanti la doverosità della sua esclusione, ferma l’impossibilità di esercitare un sindacato sostitutivo, i limiti del sindacato giurisdizionale si fermano ad un “sommario, essenziale, esame delle stesse”, dal quale “si evinca motivatamente che dette censure non disvelano un’abnormità della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento di fatto”.

Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche, ritiene il Tar che i rilievi sollevati dalla ricorrente e compendiati nell’unico motivo di ricorso, non siano idonei a superare la valutazione tecnica operata dalla commissione giudicatrice, in quanto non rappresentativi della richiesta abnormità o illogicità della valutazione.

La ricorrente ha censurato il prodotto offerto dalla aggiudicataria, deducendo che lo stesso sarebbe non conforme, come si evincerebbe dalla pretesa inidoneità sia del motore , di cui le schede tecniche rappresentano la controindicazione rispetto all’applicazione su lesioni del tipo di quelle che si intendono curare con il sistema richiesto, sia della medicazione congiuntamente proposta , che, in difformità delle specifiche richieste nel disciplinare, conterrebbe argento e dunque non sarebbe idoneo, del pari, alla cura delle lesioni previste.

L’Amministrazione, che aveva viceversa, già in prima battuta, ritenuto il prodotto idoneo, ha chiarito, a seguito della espressa richiesta del Collegio (di cui all’Ordinanza n. 1140/2020), che la valutazione di “idoneità” doveva intendersi, ed era effettivamente stata resa, non già sulla singola componente offerta, ma sul “sistema nel suo complesso”.

Ne discende che la contestazione mossa, giacché incentrata sulla pretesa inidoneità della singola componente del sistema, non è idonea a inficiare, sul richiesto piano della abnormità o illogicità, la valutazione operata dalla commissione, che resta, alla stregua del sindacato ab extrinseco consentito al giudice di legittimità, immune dalle sollevate censure.

Il Tar esclude la palese illogicità e abnormità della valutazione operata dalla commissione di gara, ritenendo che la valutazione operata dalla commissione sia corretta.

Il ricorso deve pertanto essere respinto, in quanto infondato.

Giurisprudenza di riferimento

Cons. stato sez. III, n. 330/2020

Cons. stato sez. VI, n. 6753/2020

Riferimenti normativi:

D.Lgs. n. 50/2016

Tar Campania, sez. V, sentenza 28 ottobre 2020, n. 4909

 

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