Per realizzare una piscina in zona vincolata, occorre l’autorizzazione paesaggistica e il rilascio del permesso a costruire
La realizzazione di una piscina, interrata o fuori terra, realizzata in zona vincolata integra un intervento di nuova costruzione in quanto volumetricamente rilevante, che necessita del previo rilascio del permesso di costruire nonché dell’autorizzazione paesaggistica. La realizzazione di una piscina (nel caso di specie di dimensioni di mt 4,20 x mt 8,70) determina la creazione di volume, ovvero l’aumento di quelli già realizzati, questo perché la nozione di volume utile (come anche di superficie utile) deve essere interpretata (alla luce dellacircolare del Ministero per i beni e le attività culturali n. 33 del 26 giugno 2009, nonché della prevalente giurisprudenza amministrativa) nel senso di qualsiasi opera edilizia calpestabile e/o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 13 giugno 2023, n. 5807.
Secondo la sentenza in esame la realizzazione di una piscina, interrata o fuori terra, realizzata in zona vincolata, integra un intervento di nuova costruzione in quanto volumetricamente rilevante, che necessita del previo rilascio del permesso di costruire nonché dell’autorizzazione paesaggistica. La realizzazione di una piscina (nel caso di specie di dimensioni di mt 4,20 x mt 8,70) determina la creazione di volume, ovvero l’aumento di quelli già realizzati, questo perché la nozione di volume utile (come anche di superficie utile) deve essere interpretata (alla luce della circolare del Ministero per i beni e le attività culturali n. 33 del 26 giugno 2009, nonché della prevalente giurisprudenza amministrativa) nel senso di qualsiasi opera edilizia calpestabile e/o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia.
Il divieto di incremento dei volumi esistenti, in assenza di autorizzazione paesaggistica, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova opera comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, sia esso interrato o meno (Cons. stato sez. VI, 24 aprile 2017, n. 1907; Cons. stato sentenza n. 3579/2012, Cons. stato n. 5066/2012, Cons. stato n. 4079/2013, Cons. stato n. 3289/2015).
Al riguardo, se anche la piscina (interrata o sopraelevata rispetto al suolo) potesse ritenersi opera pertinenziale, la sua realizzazione non potrebbe comunque qualificarsi come attività di manutenzione straordinaria, atteso che questa consiste in interventi volti comunque ad assicurare la sopravvivenza o il ripristino anche totale di manufatti già esistenti, tanto più qualificabile come di sistemazione esterna o ristrutturazione edilizia, mentre è da escludere del tutto che essa possa qualificarsi come opera precaria, essendo destinata a soddisfare esigenze, non già contingenti bensì, ricorrenti in determinati periodi dell’anno, quindi a carattere stagionale (180 giorni l’anno), come tale, infatti, suscettiva di permesso di costruire.
La medesima sentenza osserva, inoltre, che la Soprintendenza, in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, esercita un potere di cogestione del vincolo paesaggistico, esprimendo un giudizio connotato da ampia discrezionalità tecnica che, una volta superato (come nel caso in esame) la soglia di controllo di ragionevolezza tecnica, implica ampi margini di opinabilità quanto a scelta effettuata, dinanzi alla quale il sindacato si deve arrestare.
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