Ponteggio mal ancorato, l’ integrale sub appalto dei lavori non esclude responsabilità

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato per il reato di cui all’art. 125, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008, il legale rappresentante di una S.r.l. per aver omesso di ancorare il ponteggio ad una scuola elementare in fase di manutenzione, la Corte di Cassazione (sentenza 14 settembre 2017, n. 41795) – nel respingere la tesi difensiva secondo cui l’allestimento del ponteggio non rientrava tra le opere affidate in subappalto, rispetto alle quali era operante la delega di responsabilità liberatoria della posizione di garanzia del medesimo prevista nel contratto – ha invece affermato che il datore di lavoro, anche quando non allestisce direttamente il ponteggio sul quale operano i suoi dipendenti, è comunque tenuto ad accertare se esso risponde ai requisiti di sicurezza imposti dalla legge, conseguendone, dunque, che non ha alcuna rilevanza il fatto che i laPrima di soffermarci sulla, interessante, pronuncia resa dalla Suprema Corte, è opportuno qui ricordare che l’art. 125, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sotto la rubrica «Disposizione dei montanti», prevede quanto segue: 1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione. 2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli. 3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale. 4. L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato. 5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità.

  1. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia”.

Secondo l’interpretazione giurisprudenziale di legittimità, in tema di normativa antinfortunistica riguardante le costruzioni ed i lavori in quota, l’art. 125, comma sesto, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 descrive solo i requisiti minimi affinché un ancoraggio del ponteggio alla costruzione possa ritenersi efficace; ne consegue che al giudice non è precluso valutare le modalità tecniche di raccordo fra ponteggio e facciata dell’edificio, trattandosi di profilo sicuramente rientrante nel campo di applicazione della disposizione citata (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il giudizio di inidoneità di un sistema di ancoraggio del ponteggio non rientrante tra quelli compresi nell’autorizzazione ministeriale e non corrispondente a quello previsto nel progetto redatto dal tecnico abilitato: Cass. pen., Sez. 3, n. 48949 dell’11/12/2015, V., CedCass. 266032).

Tanto premesso, nel caso in esame, nel corso di un sopralluogo effettuato dalla PG, un ispettore del lavoro aveva accertato che alcuni lavoratori, tra i quali un lavoratore dipendente dell’imputato, stazionavano sul tetto della scuola elementare interessata dagli interventi di risparmio energetico appaltati dal Comune, intenti alla ripassatura della copertura, privi di cinture di sicurezza, in assenza di punti di ancoraggio e di linee guida. Il ponteggio cd. misto, presente su uno solo dei lati dell’edificio, risultava in alcuni punti incompleto, privo di parapetti idonei o delle fasce fermapiedi e non era adeguatamente ancorato alla costruzione con rischio di ribaltamento. Anche sul ponteggio stazionava un dipendente della S.r.l. di cui l’imputato era titolare. La violazione delle contravvenzioni era stata contestata al legale rappresentante dell’impresa che aveva allestito il ponteggio in uso anche ai suoi dipendenti, oltre che ai dipendenti della ditta subappaltatrice e di un lavoratore autonomo. L’imputato, ricorrendo in Cassazione, sosteneva la mancanza di prova dell’allestimento del ponteggio da parte sua.

La Cassazione, nel rigettare la tesi difensiva, ha, da un lato, affermato che l’art. 125, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008, descrive in termini oggettivi le caratteristiche tecniche che deve possedere un ponteggio per poter essere utilizzato in sicurezza, a prescindere da chi lo abbia allestito, sicché il datore di lavoro che consenta o comunque non impedisca ai propri dipendenti di lavorare su un ponteggio non efficacemente ancorato risponde del reato previsto dall’art. 159, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 81 del 2008: è, in altri termini, la presenza dei propri lavoratori dipendenti sul luogo di lavoro e per il disimpegno delle prestazioni lavorative a fondare la autonoma responsabilità del datore di lavoro, concorrente con quella di chi ha allestito il ponteggio. Dall’altro, hanno aggiunto i Supremi Giudici, non è corretto sostenere che le disposizioni di cui all’art. 125, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008si applicano solo all’impresa subappaltatrice, perché della sua violazione risponde anche l’impresa affidataria sulla quale permane l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, obbligo nel caso di specie non assolto nemmeno nella forma equipollente prevista dall’art. 96, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008.

Da qui, dunque, il rigetto del ricorso.

La decisione in sintesi

Riferimenti normativi:

Art. 96 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Art. 125 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Cassazione penale, sezione F, sentenza 14 settembre 2017, n. 41795

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