Quando perde efficacia la penale per il ritardo prevista in contratto?Nella stipulazione di un contratto di appalto grande importanza è sovente attribuita dal committente e dall’appaltatore alle tempistiche dell’adempimento.

Proprio con questa finalità, sovente si inserisce nel contratto una clausola penale che ha l’obiettivo di predeterminare la quantità del risarcimento indipendentemente dalla prova del danno subito, limitandolo alla prestazione (nella prassi sempre una somma di denaro) pattuita.

L’istituto in esame è regolato dall’art. 1382 c.c. L’obiettivo del legislatore è quello di evitare un lungo contenzioso finalizzato a provare l’ammontare del danno (in genere limitato ad una quota fissa per ogni giorno di ritardo oppure in misura percentuale sull’importo complessivo dei lavori in una forbice che varia da un minimo dello 0,3% al massimo dell’1% del valore netto del contratto).

Ma, è la domanda, la penale è sempre dovuta? Secondo la giurisprudenza, no.

In primo luogo se l’appaltatore prova che l’inadempimento o il ritardo siano derivati da causa a lui non imputabile non sarà tenuto a versare alcunchè a titolo di penale [cfr. Tribunale Taranto Sez. I, 26/3/2019] con la precisazione che, in caso di lavori extra capitolato non è automaticamente esclusa l’efficacia della penale contenuta in contratto.

In proposito la giurisprudenza ha affermato che “Anche a ritenere dimostrato il fatto che i lavori di cui trattasi non erano previsti nell’originario progetto, la mera esistenza di variazioni non può, di per sé, giustificare il venir meno del termine contrattuale di ultimazione dei lavori. Occorre, quantomeno, verificare l’impatto che queste hanno avuto sull’andamento degli stessi ed è preciso onere della parte interessata specificare le relative circostanze, che non possono neppure essere presunte alla luce del mero fatto che l’importo del corrispettivo fosse aumentato per effetto delle variazioni stesse (tale aumento, infatti, potrebbe essere determinato dalla necessità di impiegare materiali di maggior costo e non un numero superiore di ore di manodopera)” [cfr. Tribunale Pavia, Sezione III Civile 23/05/2018, n. 855].

In secondo luogo, e più importante, quando il committente richieda notevoli e importanti variazioni delle opere l’efficacia della penale si conserva solo ed esclusivamente, di comune accordo, le parti fissino un nuovo termine.

Se ciò non accade la penale non è valida e il committente dovrà, se vorrà ottenere il risarcimento provare la colpa dell’appaltatore e quella, diversa, della quantificazione del danno [cfr. Cass. Civ.Sez. II, 2/4/2019, n. 9152].

Occorre dunque prestare grande attenzione poiché è molto facile che si verifichino i presupposti di inoperatività della penale pur prevista in contratto.

Avv. TOMMASO GASPARRO

– Studio Legale Associato Cardarella – Gasparro – via Pordenone, 13 -20132 Milano – tel. 02.89760067 segreteria@acglawyers.eu.

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