Il d. lgs. n. 81/2008 prescrive un penetrante obbligo di controllo, in capo al committente datore di lavoro, nella complessa attività finalizzata a prevenire incidenti sul lavoro.

Tale scelta normativa è in controtendenza con la legislazione preesistente in base alla quale il committente privato poteva considerarsi sostanzialmente estraneo ai compiti e alle responsabilità connesse alla sicurezza sul lavoro nella realizzazione dell’appalto. La disciplina posta dall’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008,come modificata dal D.Lgs.n. 106/2009, dunque, estende di gran lunga la responsabilità del datore di lavoro committente privato.

A fini civilistici assume particolare rilievo il disposto del comma V dell’art. 26 che statuisce come “nel contratto d’appalto, di subappalto e di somministrazione di beni (e servizi non essenziali), dovranno essere specificatamente indicati, a pena di nullità ex art. 1418 c.c., i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli connessi allo specifico appalto”.

Una disposizione normativa che pone diversi problemi interpretativi, a cominciare dalla identificazione dei costi che, concretamente e a pena di nullità, devono essere inseriti in contratto. Essi, esemplificativamente,sono:

  1. costo relativo alla formazione ed all’addestramento dei lavoratori impiegati;
  2. costo degli apprestamenti di sicurezza utilizzati;
  3. costi relativi ai mezzi di protezione collettiva;
  4. costi relativi all’acquisto dei Dispositivi di Protezione individuale;
  5. costi relativi a procedure di sicurezza;
  6. costo per lo sfasamento temporale dei lavori per evitare le interferenze;
  7. costi sostenuti per consulenze  di professionisti specializzati in materia di sicurezza.

Ma per quali appalti privati è previsto questo obbligo? Ebbene, non per tutti.

Il committente, in applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., deve essere un vero e proprio datore di lavoro e non un mero soggetto privato, in quanto la disciplina di cui al medesimo articolo ha come ambito di applicazione una azienda e il suo ciclo produttivo e sempre che il datore di lavoro abbia la disponibilità giuridica dei luoghi ove si svolge l’appalto. Così ha statuito la Corte di Cassazione Penale n. 30809 del 9 agosto 2022.

Tali principi sono più di recente stati recepiti dalla giustizia civile investita da domande di nullità di contratti di appalto privato aventi ad oggetto abitazioni private asseritamente nulli per violazione dell’art. 26 V comma d. lgs. n. 8/2008.

Come statuito ad esempio da Trib. Velletri, sent. n. 1035/2023 del 25-05-2023, richieste così formulate non sono meritevoli di accoglimento.

Nello specifico, secondo il giudice laziale “che la norma richiamata da parte attrice è volta a disciplinare, come si ricava dal tenore della norma e della fonte di legge in esame, la responsabilità del “datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo” (cfr. comma I art. 26 in esame), intendendo poi come “datore di lavoro” «” il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.” (art. 2 comma I let.b) In questo contesto, la normativa non appare applicabile al caso in esame dal momento che non sussistono gli elementi, né invero risulta allegato, che il contratto d’appalto in esame sia stato stipulato dagli odierni attori nell’ambito della propria azienda o unità produttiva di essa, dovendosi al contrario ritenere, sulla base del tenore letterale del contratto che lo stesso sia un appalto stipulato dagli attori per la ristrutturazione di un immobile di loro proprietà.

Pertanto deve escludersi che la normativa di cui all’art. 26 D.lgs. 81/2008 si applichi al contratto in esame con conseguente rigetto della domanda formulata dagli attori di nullità del contratto in esame per violazione di tali disposizioni di legge”.

 

Avv. TOMMASO GASPARRO

– Studio Legale Associato Cardarella – Gasparro – via Pordenone, 13 -20132 Milano – tel. 02.89760067 segreteria@acglawyers.eu.

 

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