Verifica e collaudo dell’opera, limiti di responsabilità dell’appaltatore
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Verifica e collaudo dell’opera, limiti di responsabilità dell’appaltatore

Verifica e collaudo dell’opera ,limiti di responsabilità dell’appaltatore

Un momento fondamentale nell’esecuzione del contratto di appalto privato è quello della consegna dell’opera soprattutto in considerazione dell’assenza di uno specifico regolamento come accade per le opere pubbliche. L’art. 1665 c.c. fa riferimento esplicito alla verifica [normalmente definita collaudo sebbene i due termini non siano esattamente sinonimi] del committente stabilendo che essa debba eseguirsi appena l’appaltatore lo mette nelle condizioni di poterla eseguire.

Occorre chiedersi, più nello specifico, se, nel momento della consegna dell’opera possa individuarsi il dies a quo di decorrenza del termine biennale di garanzia per i vizi e le difformità dell’opera appaltata ai sensi dell’art. 1667 c.c.. Il problema ha ragione di porsi anche perchè il IV comma dell’art. 1665 c.c. statuisce testualmente che “Se il committente riceve senza riserve la consegna dell’opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica”.

La Corte di Cassazione [sez. II n. 11 del 2019] ha chiarito che la consegna, cioè l’attività materiale che l’appaltatore compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, è diversa rispetto all’accettazione la quale esige che il committente esprima il gradimento dell’opera anche per facta concludentia.

Logica conseguenza è che l’art. 1665 IV comma c.c. non può essere interpretato nel senso di ritenere che, decorsi i due anni dalla consegna, comunque effettuata, siano automaticamente da considerarsi decorsi i termini per far valere la garanzia. Perchè ciò accada è indispensabile che che il committente, dopo aver chiesto la consegna (o in un momento successivo all’immissione nel possesso dell’immobile senza l’opposizione dell’appaltatore) pur omettendo di eseguirne la verifica, abbia anche inteso rinunciare a quest’ultima nella convinzione che le obbligazioni dell’appaltatore siano state esattamente adempiute e non, invece, che abbia solo voluto ottenere la disponibilita’ materiale dell’opera con riserva di eseguirne successivamente la verifica.

Ma vi è di più. Il termine biennale che decorre dalla consegna dell’opera e dalla sua accettazione previa verifica, anche tacita, libera l’appaltatore esclusivamente dai vizi palesi e riconoscibili dal committente che sono gli unici a dover [e poter] essere fatti valere dal committente in sede di collaudo.

Per i vizi occulti, non facilmente rilevabili, la decorrenza del termine di  prescrizione biennale inizia a decorrere dalla scoperta del vizio “la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell’appalto mediante le necessarie indagini tecniche”.

E’ pertanto indispensabile prestare grande attenzione al momento della consegna: il committente dovrà aver cura di effettuare il collaudo (o riservarsi di farlo in seguito) cui far conseguire accettazione o denuncia dei vizi palesi e riconoscibili, l’impresa appaltatrice dovrà aver cura di procurarsi la prova dell’assenza di riserva da cui desumere un’accettazione tacita che fa decorrere il termine biennale di garanzia.

Avv. TOMMASO GASPARRO

– Studio Legale Associato Cardarella – Gasparro – via Pordenone, 13 -20132 Milano – tel. 02.89760067 segreteria@acglawyers.eu.

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