Il committente di lavori edili in casa propria è responsabile per l’infortunio al lavoratore

Il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente anche se dal committente non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori con la conseguenza che ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Cassazione penale, sezione IV, sentenza 24 settembre 2018, n. 40922).

Il contratto avente ad oggetto la esecuzione di lavori edili in economia è assimilabile, sul piano della disciplina, al contratto di appalto e per il quale trova quindi applicazione il d.lg. n. 81 del 2008. Di conseguenza, chi affida tali lavori assume la qualifica di committente ai sensi dell’art. 26 del citato d.lg. n. 81 del 2008 e deve fornire al lavoratore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare e predisporre le opportune misure di protezione e prevenzione dei rischi cui lo stesso sarebbe stato esposto in ragione della attività lavorativa da svolgere.

Il fatto

In sede di merito, la Corte d’Appello di Caltanissetta confermava la sentenza del tribunale di Caltanissetta con cui il proprietario di una abitazione è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 589 c.p., perché in qualità di committente dei lavori di pitturazione degli esterni di un un villino di sua proprietà, assumendo di fatto la veste di datore di lavoro, impartendo direttive, mettendo a disposizione attrezzature e materiali, ometteva di procedere alla valutazione dei rischi ed all’organizzazione delle opere eseguite nel cantiere e di adottare le misure protettive atte a prevenire situazioni di pericolo, quali quelle della caduta nel vuoto, nonché di provvedere alla verifica al controllo dell’osservanza degli obblighi di prevenzione, cagionava la morte dell’appaltatore del lavori, il quale intento completare la pittura della parte esterna dell’immobile, trovandosi a lavorare sul pavimento esterno, che costituiva solaio di copertura di uno scantinato, provvisto di una luce precariamente coperta con un pannello di polipan (polistirolo), precipitava nel vuoto procurandosi ferite mortali.

In particolare, l’indagato commissionava ad un’impresa individuale lavori di pitturazione delle pareti esterne di un villino di sua proprietà; il soggetto incaricato dei lavori, il giorno dell’infortunio, mentre attendeva ai lavori di tinteggiatura precipitava da un’apertura, posta sulla pavimentazione esterna, che costituiva la luce di uno scantinato, coperta, in quel momento, solo da un pannello in polistirolo, poiché le tavole — non ancorate a terra- che in precedenza la coprivano, erano state rimosse da un operaio, al fine di chiudere il varco di un recinto.

Secondo i giudici di merito nel caso di specie sussisteva una posizione di garanzia in capo alla committente, su cui gravava il dovere di sicurezza in relazione all’esecuzione del contratto di appalto, con conseguente obbligo di predisporre un piano di valutazione dei rischi, provvedere al mantenimento dell’apertura sul piano di calpestio del camminamento intorno al villino con efficace protezione dal rischio di caduta, vigilare sullo stato di fatto esistente in cantiere ed infine fornire adeguata informazione alle maestranze presenti sui luoghi. Tali obblighi gravavano sull’indagato quale committente non rilevando la circostanza fatto che il lavoro commissionato attenesse ad una realtà lavorativa di natura domestica, essendo il committente titolare ex lege di una posizione di garanzia, ed essendosi il sinistro prodotto in assenza della designazione di un responsabile dei lavori.

Quanto alla rilevanza causale dei profili di colpa contestati, nelle sentenze di condanna veniva evidenziato come l’omessa adeguata valutazione del rischio avrebbe di per sé rivelato la situazione di pericolo, peraltro del tutto generico, inerente, da un lato, alla caduta dall’alto, facilmente prevedibile, e dall’altro allo stato dei luoghi conosciuto dalla proprietaria-committente. D’altro canto, l’infortunio non poteva essere ascritto all’inesperienza della vittima, né essere dipeso dall’esecuzione di mansioni richiedenti un elevato profilo di professionalità o di capacità cognitive e tecniche, essendo invece ascrivibile ad un pericolo esistente in loco, non determinato dalle prestazioni richieste alla persona offesa, ma evitabile attraverso l’esercizio della diligenza qualificata richiesta all’imputato in ragione dell’assunta committenza dei lavori.

In sede di ricorso di cassazione, la difesa censurava la circostanza che i giudici di merito – che pur muovevano dalla condivisibile enunciazione del dovere del committente di assicurare, in qualità di committente dei lavori, l’adeguata previsione e valutazione dei rischi in cantiere – avevano omesso di valutare l’abnormità del comportamento tenuto dai prestatori d’opera interessati e dallo stesso infortunato, consistito nella rimozione delle robuste tavole di legno che presidiavano l’apertura dalla quale si era verificata la caduta. Non poteva, infatti, la committente dei lavori, che non era presente, neppure immaginare una tanto sconsiderata condotta, del tutto estranea a disposizione anche implicite della committente.

La difesa osservava che, d’altro canto, era stato proprio l’infortunato ad allestire la tutela della botola, apponendovi le assi in legno e predisponendo un ponteggio che impediva l’accesso all’area. La scelta scellerata di rimuovere le protezioni, dunque, costituiva un’iniziativa inimmaginabile da parte del committente, trattandosi di scelta autonoma totalmente estranea alla sfera di pertinenza strettamente lavorativa, integrante un comportamento senz’altro abnorme, idoneo ad interrompere il nesso causale tra l’agire dell’indagato e l’evento.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza.

In primo luogo, la Corte di legittimità riconosce la sussistenza di una posizione di garanzia in capo alla committente, su cui grava il dovere di sicurezza in relazione all’esecuzione del contratto di appalto senza che avesse alcun rilievo la circostanza che il lavoro commissionato attenesse ad una realtà lavorativa di natura domestica. In caso di appalto di lavori affidati ad imprese esecutrici da una committenza non qualificata, con particolare riferimento all’ipotesi di conferimento di opere di manutenzione o ristrutturazione di immobili destinati ad abitazione o a sue pertinenze, rispetto alle quali il committente assume decisioni circa la natura delle opere da svolgere, ma è privo di competenze specifiche sulla loro esecuzione, la Cassazione ricorda che per lungo tempo il legislatore non ha disciplinato la figura del committente e di conseguenza inizialmente, conformemente a tale impostazione normativa, la Cassazione riteneva potersi attribuire a tale soggetto la qualifica di datore di lavoro solo quando il medesimo travalicava il ruolo di semplice conferimento delle opere, ingerendosi nell’organizzazione per la loro esecuzione ovvero in caso di diretta impartizione di direttive od al diretto conferimento di progetti che essi stessi siano fonte di pericolo ovvero quando egli avesse commissionato o consentito l’inizio dei lavori pur in presenza di situazioni di fatto parimenti pericolose (Cass. pen. sez. III, 24 aprile 1992, n. 8134) od ancora quando abbia consentito allo svolgimento di opere in un cantiere gestito dall’appaltante o su strutture o con strumentazioni che gli appartengono e che il medesimo abbia l’obbligo di mantenere in efficienza (Cass. pen. sez. IV, 15 dicembre 1998, n. 2800).

II quadro cambia in corrispondenza del mutamento della disciplina conseguente all’entrata in vigore del d.lgs. 494 n. 1996, che definisce la figura del committente come colui che per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione e precisa le responsabilità su di lui incombenti, che derivano sostanzialmente dalla violazione degli obblighi sull’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e da quelli inerenti alla cooperazione nell’apprestamento delle misure di protezione e prevenzione (Cass. pen. sez. III, 4 novembre 2008, n. 1825). Tali innovazioni normative infatti trasformavano la figura del committente nella normativa e nella giurisprudenza da soggetto privo di autonoma responsabilità a soggetto che riveste responsabilità proprie (Cass. pen. sez. IV, 15 luglio 2015, n. 44131) e quindi la giurisprudenza ha ritenuto che il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente anche se dal committente non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori con la conseguenza che “ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Cass. pen. sez. IV, 18 gennaio 2012, n. 3563; Cass. pen. sez. IV, 2 dicembre 2016, n. 27296).

Alla luce di queste indicazioni, ed in particolare alla luce della precisazione dei confini di intervento e controllo del committente, la Cassazione verifica se il comportamento della persona offesa e degli operai presenti in cantiere poteva ritenersi o meno abnorme, posto che – come si legge nella decisione – “il comportamento inopinato ed esorbitante che interrompe il nesso causale fra la condotta dovuta ed omessa e l’evento, non può che avere quale riferimento la stessa norma precauzionale violata e cioè quella norma che imponendo un comportamento doveroso idoneo ad evitare un pericolo è tuttavia inidonea a preservare dall’evento concreto, in quanto esso deriva causalmente da un fattore riconducibile ad un soggetto o ad un fatto eccedente la norma di condotta, eccentrico rispetto al rischio regolato, radicalmente lontano dalle ipotizzabili, ancorché imprudenti, scelte altrui, estraneo al concetto stesso di prevedibilità, sotteso ad ogni prescrizione cautelare, quantunque generica”.

Secondo la Cassazione, tuttavia, nel caso sottoposto al suo esame, una valutazione del genere ed in particolare un giudizio sulla idoneità del comportamento imprudente e scellerato del lavoratore a cagionare l’evento dannoso risulta preclusa dai plurimi profili di colpa, specifica e generica, contestati al committente. Infatti, pur dovendosi escludere che incomba sul committente – ed ancor di più su un committente che può, in qualche modo, definirsi ‘non professionale’, come quello che appalta lavori di tipo domestico, quali ristrutturazioni, pitturazione, ecc. – un onere di vigilanza continua sullo svolgimento delle opere, deve affermarsi che il medesimo, in assenza della redazione di un documento di valutazione dei rischi o della nomina di un responsabile dei lavori, cui sia conferito anche il compito di realizzare la sicurezza del cantiereprima della realizzazione delle opere, ha l’onere generalissimo di mettere l’appaltatore nella condizione di operare in sicurezza e ciò, non solo segnalando i pericoli, ma provvedendo alla loro eliminazione prima dell’inizio dell’attività, così da consentire a colui al quale siano affidati i lavori di assumere, anche in qualità di datore di lavoro (quando non operi come artigiano) i rischi propri delle lavorazioni e non i rischi derivanti dalla conformazione dei luoghi.

Solo nell’ipotesi in cui l’oggetto dell’incarico includa la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere, così da consegnarlo agli esecutori scevro da ogni pericolo, è possibile per il committente andare esente da responsabilità, che, al contrario, resta in capo a lui quando l’incarico o gli incarichi siano conferiti per la sola esecuzione delle opere, non estendendosi espressamente all’eliminazione dei rischi preesistenti, al fine della consegna dei luoghi in piena sicurezza.

Alla luce di queste considerazioni e chiarite le violazioni contestate all’imputato va analizzato, da un lato, il comportamento tenuto dal lavoratore che tolse le tavole poste a copertura del lucernaio e dall’altro quello della stessa parte lesa, che avendo in precedenza posto a chiusura della botola delle tavole in legno, non ancorate a terra, si mise a lavorare su pannelli in policarbonato, con cui le medesime erano state sostituite, evidentemente inidonei a reggere il peso di una persona. Entrambi i comportamenti non potevano qualificarsi come esorbitanti il rischio coperto dalla norma precauzionale: le condotte tenute sia da colui che toglie le tavole non ancorate a terra per farne un qualsiasi altro uso e quella del soggetto che sale su una copertura chiaramente inadeguata a reggere il suo peso, sono infatti sviluppi del tutto prevedibili delle operazioni di cantiere, rientranti in quelle scelte imprudenti del lavoratore nell’esecuzione del lavoro che la norma cautelare mira proprio ad evitare (Cass. pen. sez. IV, 10 gennaio 2018, n. 7188; Cass. pen. sez. IV, 13 dicembre 2016, n. 15124).

La decisione in sintesi

Esito del ricorso:

Rigetto del ricorso

Riferimenti normativi:

Art. 589 c.p.

Decreto legislativo n. 494 del 1996

Cassazione penale, sezione IV, sentenza 24 settembre 2018, n. 40922

 

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