Infortuni sul lavoro: la responsabilità dell’infortunio non viene addebitata al dipendente se,agisce per ordine del datore di lavoro
La condotta imprudente del lavoratore dipendente – allorché sia attuativa di uno specifico ordine di servizio del datore di lavoro – si configura nell’eziologia dell’evento dannoso come una mera modalità dell’iter produttivo del danno, proprio perché “imposta” in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, di talché tale condotta va, comunque, addebitata al datore di lavoro (Cass. civ., sez. Lav., 21/2/2020, n. 4619).
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI | |
Conformi | Cass. civ. 13/1/2017 n. 798
Cass. civ. 5/9/2014 n. 18786 Cass. civ. 3/5/2004 n. 8365 Cass. civ. 8/4/2002 n. 5024 |
Difformi | Non si rinvengono precedenti |
P.G., dipendente di D.I. spa, stava spostando una pressetta a mano (costruita e venduta a D.I. spa da F. srl su progetto della prima) dalla sua sede abituale per portarla in manutenzione con l’aiuto di un collega; l’attrezzatura, posta su un supporto con ruote, arrivata in prossimità di un tunnel passacavi, si sbilanciava e cadeva addosso al lavoratore che, nell’occorso, riportava lesioni consistite nella frattura pluriframmentaria della tibia e del malleolo peronale della gamba sinistra.
Il Tribunale di Rovereto, in parziale accoglimento delle domande proposte da P.G., in ordine all’infortunio occorso, accertava rispettivamente la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di D.I. spa e della F. srl, condannando le società in solido al risarcimento, nei confronti del lavoratore, dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura di euro 82.447,11, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
La Corte di appello di Trento, decidendo sui gravami proposti, in parziale riforma della gravata pronuncia condannava, invece, le suddette società, sempre in solido, al pagamento in favore di P.G. della somma di euro 108.570,11, con interessi sull’importo di euro 158.570,11 devalutato alla data del pagamento della provvisionale e quindi via via rivalutato fino all’effettivo pagamento, con condanna altresì all’ulteriore pagamento di euro 600,00 oltre interessi legali e alle spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU.
Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione S.P., nella qualità di titolare della N. & P.
La Suprema Corte, nel rigettare il terzo ed il quarto motivo di ricorso incidentale, ha osservato che, relativamente ad un prospettato concorso colposo del lavoratore nella causazione dell’evento dannoso, la Corte di appello ha precisato, con accertamento di merito non sindacabile in questa sede, da un lato, che la condotta del lavoratore non era stata connotata da elementi di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al processo lavorativo tale da configurare una causa esclusiva dell’evento; dall’altro, che, anche a volere considerare imprudente il comportamento del lavoratore, il fatto di avere spostato la “pressetta” insieme ad un suo diretto superiore era indice di avere agito su ordine del datore di lavoro.
Le suddette statuizioni sono giuridicamente corrette perché la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste effettivamente quando questi abbia posto in essere un comportamento con le caratteristiche sopra individuate dalla giurisprudenza di legittimità in sede di rischio elettivo, cioè una condotta personalissima, avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del tutto personali.
Inoltre, la condotta imprudente del lavoratore dipendente – allorché sia attuativa di uno specifico ordine di servizio del datore di lavoro- si configura nell’eziologia dell’evento dannoso come una mera modalità dell’iter produttivo del danno, proprio perché “imposta” in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, di talché tale condotta va comunque addebitata al datore di lavoro
Esito del ricorso
Cassa la sentenza n. 14/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 10/04/2015 e decide nel merito.
Riferimenti normativi
Art. 2087 c.c.
Art. 2043 c.c.
Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 21 febbraio 2020, n. 4619
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