L’infortunio in itinere è definito come un evento accidentale che può colpire il lavoratore nel tragitto casa-lavoro e viceversa e questo avviene durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro in caso di più rapporti di lavoro oppure durante il normale percorso di andata/ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti o, infine, durante il normale percorso di andata/ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.

L’infortunio in itinere copre anche gli incidenti stradali avvenuti sull’auto di proprietà del dipendente, con la condizione che l’uso del veicolo sia reso necessario dall’assenza di mezzi pubblici o collegamenti che consentano di arrivare sul luogo di lavoro per tempo.

Non tutti gli infortuni vengono, però, liquidati tant’è che la copertura assicurativa INAIL non è operante in caso di interruzione o deviazione del tutto indipendente dal lavoro o comunque non necessitata. L’interruzione o deviazione sono necessitate quando sono dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali o improrogabili o per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti; qualora l’infortunio sia direttamente causato dall’abuso di alcolici, psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; nell’ipotesi in cui il conducente del veicolo sia sprovvisto della patente di guida.

Difatti, relativamente al diritto di essere indennizzato deve però concretizzarsi almeno uno dei seguenti criteri:

  • Criterio spaziale: nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisca per l’assicurato l’iter normale per recarsi al lavoro e per tornare alla sua abitazione
  • Criterio temporale: nesso causale, sia pure occasionale, tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa, nel senso che il primo non deve essere percorso dal lavoratore per ragioni personali o in orari non ricollegabili alla seconda
  • Criterio liberale: necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati gli orari lavorativi e dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della facoltà del lavoratore di soggiornare in luogo diverso da quello di lavoro.

Il legislatore, con la legge 17 maggio 1999 n. 144, ha delegato il Governo (art. 55 lett. u) a dettare una specifica normativa per la tutela dell’infortunio in itinere. La delega ha trovato attuazione con l’emanazione dell’art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

La nostra legislazione vieta di lucrare su un danno patito e di conseguenza il risarcimento del danno non può essere duplicato in quanto lo stesso non può essere superiore al danno stesso, allora si parla di danno differenziale INAIL, nella quale si intende il danno risarcibile al lavoratore, ottenuto dalla differenza tra quanto corrisposto dall’INAIL a titolo di indennizzo per un infortunio sul lavoro o per una malattia professionale, e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro o al responsabile civile del sinistro a titolo di risarcimento del danno in sede civilistica.

Il danno differenziale, dunque, spetta a chi, pur percependo già una rendita INAIL dimostra di avere subito un danno ulteriore rispetto a quello che gli è stato riconosciuto e ristorato dall’ente previdenziale. Le voci di danno risarcibile sono le seguenti:

1) danno biologico (inferiore al 6%): tale tipologia di risarcimento del danno tutela ogni lesione dell’integrità psico-fisica del lavoratore;

2) danno patrimoniale, in cui rientrano non solo le spese “vive” sostenute dal lavoratore (per esempio le spese mediche, di riabilitazione, ecc), ma anche il mancato guadagno a seguito dell’infortunio occorso; 3) danno morale ossia il danno non patrimoniale, che consiste in un turbamento dello stato d’animo;

4) danno esistenziale che è inteso come pregiudizio che altera le abitudini e gli assetti relazionali di una persona, determinando concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità della vita.

Importante è anche conoscere come l’INAIL indennizza i danni subiti dal lavoratore: se di grado pari o superiore al 6%, ma inferiore al 16%, viene erogato dall’INAIL in capitale.

Dal 16% in poi viene erogato in rendita nella misura indicata nelle apposite tabelle del danno biologico applicate dall’INAIL.

Nel caso di infortunio sul lavoro e, dunque, nella fattispecie di infortunio in itinere è possibile agire in via giudiziale contemporaneamente nei confronti dell’Ente e nei confronti del responsabile civile.

Ma come, in concreto, si può agire?

Secondo un recentissima sentenza del Tribunale di Cosenza, la n. 1695 del 2023, il Giudice, premessa la diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione INAIL ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici, ha precisato che “non sussiste alcuna preclusione in capo al danneggiato di esperire entrambe le azioni a sua disposizione, ferma la necessità, in caso di riconoscimento dell’indennizzo da parte dell’INAIL, di tenerne conto ai fini dell’individuazione del danno c.d. differenziale, onde evitare indebite locupletazioni in relazione allo stesso illecito”.

Secondo la Suprema Corte in tema di danno cd. differenziale, comunque, il giudice di merito deve procedere anche d’ufficio allo scomputo, dall’ammontare liquidato a detto titolo, dell’importo della rendita INAIL, anche se l’istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all’indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda e implicando la sola liquidazione un’operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale.

La recente giurisprudenza ha, comunque, negato che l’ordinamento imponga, quale condicio iuris, al lavoratore, che chieda il risarcimento nei confronti del proprio datore di lavoro, il previo esperimento delle azioni amministrative ed eventualmente giudiziali nei riguardi dell’INAIL.

Ciò che conta, in tema di danno cd. differenziale, è che il giudice di merito proceda allo scomputo, dall’ammontare liquidato a detto titolo, dell’importo della rendita INAIL, onde evitare che l’infortunato, per il medesimo evento, possa conseguire due volte la riparazione per lo stesso pregiudizio.

Si può concludere indicando che, per una compiuta analisi dell’infortunio in itinere, ci viene in aiuto INAIL con la circolare n.62/2014 del 18 dicembre detta alcune “Linee guida” interpretative per la trattazione dei casi di infortuni in itinere” in caso di “Deviazioni per ragioni personali”.

In base alle conclusioni della circolare, l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa dopo una preliminare verifica della necessarietà dell’uso del mezzo privato, e sarà poi subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali dovrà essere ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.

 

 

Avv. TAMARA MOIRA AGOSTINO

 

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