Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. Gli elementi integranti l’infortunio sul lavoro sono:

  • la lesione
  • la causa violenta
  • l’occasione di lavoro

Il concetto di “occasione di lavoro” richiede che vi sia un nesso causale tra il lavoro e il verificarsi dei rischio cui può conseguire l’infortunio. Il rischio considerato è quello specifico, determinato dalla ragione stessa del lavoro.

L’art. 32, comma 6 del D.lgs. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 ha previsto l’abrogazione dell’art. 54 e la modificazione dell’art. 56 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124.

A seguito dell’approvazione di tale decreto, il datore di lavoro, comunque tenuto, ai sensi dell’art. 53 del Testo Unico, a denunciare all’Istituto assicuratore gli infortuni e le malattie professionali, non avrà più alcun obbligo di comunicare l’accadimento di tali eventi all’autorità locale di pubblica sicurezza.

È infortunio sul lavoro anche l’”infortunio in itinere“, cioè quello occorso al lavoratore nel tragitto compiuto per recarsi o tornare dal luogo di lavoro a casa.

Sono considerati infortuni sul lavoro anche quelli dovuti a colpa del lavoratore stesso.

Le modifiche apportate dall’art. 32 del D.lgs. 69/2013, comportano, peraltro, che a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’INAIL trasmetta telematicamente – mediante il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) – ai soggetti di cui all’art. 56, comma 1, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni. L’inchiesta di cui è investita la Direzione Territoriale del Lavoro, ai sensi del comma 2 del citato art. 56, viene aperta solo ad iniziativa del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL.

Da parte del datore di lavoro sussiste l’obbligo di presentare denuncia per gli infortuni accaduti ai propri dipendenti quando abbiano prognosi superiore ai 3 giorni è stato istituito dall’articolo 53, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

La denuncia va fatta indipendentemente dal fatto che l’infortunio sia indennizzabile o meno da parte dell’INAIL  entro due giorni dalla data in cui il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza attraverso gli apposti servizi telematici sul portale INAIL -oppure per lavoratori domestici o occasionali tramite pec o raccomandata a.r. deve contenere iriferimenti al certificato medico già trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria competente-.

Solitamente, il giorno da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.

Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia. Per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.

Per gli infortuni mortali e per quelli per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore .

Nei casi in cui la segnalazione dell’infortunio sia effettuata dal lavoratore, dai patronati che li assistono o dall’INPS le Sedi dell’INAIL che hanno ricevuto il certificato medico sono tenute a chiedere al datore di lavoro di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria.

Nel caso in cui si accerti che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell’infortunio e non era a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il termine di due giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta dell’ufficio INAIL .

L’importo della sanzione per la violazione dell’obbligo di denuncia di infortunio va da 1.290,00 a 7.745,00 euro.

La violazione rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria , ovvero l’avviso al trasgressore, da parte dell’Ispettorato del lavoro per la regolarizzazione di eventuali violazioni.

Se il datore di lavoro provvede a sanare la violazione è previsto i pagamento della sanzione “minima” di 1.290,00 euro.

Qualora, gli illeciti oggetto di diffida non vengano regolarizzati e non venga versata la sanzione minima entro il termine di quindici giorni, le violazioni possono essere sanate con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo.

Qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, è fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive.

Si  precisa, infine, che la violazione dell’obbligo della denuncia di infortunio , è un “illecito amministrativo formale istantaneo con effetti permanenti”, per il quale si applica la sanzione amministrativa in vigore al momento della commissione dell’illecito stesso.

Un breve cenno, infine, anche all’indennizzo e/o risarcimento al lavoratore.

L’infortunio sul lavoro può verificarsi per pura fatalità, anche quando il datore di lavoro abbia adottato tutte le misure richieste dalla normativa che tutela la salute e la sicurezza dei dipendenti nei luoghi di lavoro.

Può verificarsi -altresì- per colpa esclusiva del lavoratore che abbia usato impropriamente uno strumento di lavoro per sua distrazione ovvero per imprudenza o imperizia.
In questi casi, l’INAIL riconosce, comunque, all’infortunato:

– un indennizzo per il danno biologico subito, in caso di invalidità accertata superiore al 6%;

– nei casi più gravi (invalidità superiore al 16%), anche le conseguenze patrimoniali per ridotta capacità reddituale, sotto forma di rendita mensile.

Il principio generale che regola la materia è che il datore di lavoro ha l’obbligo sempre e comunque di salvaguardare l’incolumità dei lavoratori sia dotandoli di misure di sicurezza corrette, sia impartendo loro un’adeguata formazione professionale.

 

Avv. TAMARA MOIRA AGOSTINO

– Studio Legale Avv. TAMARA MOIRA AGOSTINO – via Pordenone, 13 – 20132 Milano – tel. 02.89760067 segreteria@acglawyers.eu.

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